La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 20449 del 6 ottobre 2011, ha affermato che in tema di poteri di accertamento degli uffici finanziari devono ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica, o ai congiunti degli amministratori della società contribuente. Infatti, ha ricordato la Suprema Corte, sia l’articolo 32, n. 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riguardo alle imposte sui redditi, sia l’articolo 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardo all’Iva, autorizzano l’ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini sui conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente.
Tale ipotesi deve ravvisarsi, qualora tra l’intestatario del conto corrente ed il contribuente vi sia un rapporto familiare, che è, quindi, sufficiente a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al medesimo soggetto accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari dei suddetti soggetti, così come è avvenuto nel caso di specie.
Tali considerazioni valgono, in particolare, quando le movimentazioni bancarie siano cospicue e gli amministratori o i terzi non diano valida giustificazione di tali operazioni.
Nel caso di specie, l’accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria riguardava una società che si occupava di intermediazione immobiliare e non era titolare di alcun conto corrente. La società contribuente era, inoltre, a ristretta base familiare. Gli uffici finanziari avevano accertato l’esistenza di ricavi non contabilizzati della società sulla base della verifica dell’esistenza di diversi movimenti bancari relativi ai conti correnti dei soci e di parenti di questi, sia per quanto riguarda i versamenti, che per quanto riguarda i prelevamenti.
Secondo la Cassazione, in questa situazione non poteva non scattare la prova presuntiva, con conseguente inversione dell’onere della prova sulla contribuente, che, però, non lo aveva assolto.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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