Con la Risoluzione n. 53 del 5 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che devono essere utilizzati dagli enti pubblici per effettuare il versamento dell’Imu, tramite modello F24 EP.
Nella Risoluzione è stato precisato che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta.
I codici tributo istituiti con la Risoluzione del 5 giugno devono essere inseriti nella sezione “Imu” (valore G) del modello F24EP. Inoltre, devono essere indicati:
– nel campo “codice”, il codice catastale del Comune nel cui territorio è situato l’immobile per il quale viene versata l’Imu;
– nel campo “riferimento A”, un codice composto da sei caratteri, dei quali il primo deve essere scelto tra la lettera “A”, la “S” e la “U” a seconda che il pagamento riguardi l’acconto, il saldo o venga effettuato in un’unica soluzione; il secondo carattere deve essere o la lettera “R” o la lettera “N” a seconda che il versamento sia effettuato con ravvedimento operoso o meno; il terzo carattere deve essere rappresentato dalla lettera “V” oppure dalla lettera “N” a seconda che si tratti di immobili variati o di immobili non variati; dal quarto al sesto carattere deve essere indicato il numero degli immobili per i quali si paga l’Imu, da 001 a 999;
– nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta al quale si riferisce il versamento.
Il campo “estremi identificativi” deve rimanere vuoto.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.