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26 Maggio 2012

Imu: il Dipartimento delle Finanze illustra la nuova imposta sugli immobili. Tutte le regole sulle modalita’ ed i termini di versamento.

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Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Circolare n. 3 del 18 maggio 2012, ha illustrato sinteticamente diversi aspetti della nuova imposta sugli immobili.

Vogliamo qui evidenziare alcuni aspetti relativi alle modalità ed ai termini di versamento dell’Imu:

– I soggetti passivi, in linea generale, effettuano il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso in due rate di pari importo, con scadenza fissata, rispettivamente, al 16 giugno ed al 16 dicembre. Il contribuente, sempre in via generale, può comunque provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

– L’Imu deve essere pagata mediante modello F24. Soltanto a decorrere dal 1° dicembre 2012, il versamento dell’Imu potrà essere effettuato tramite apposito bollettino postale.

– L’Imu può essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi. Nelle dichiarazioni dei redditi, inoltre, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile dovrà essere indicato l’importo dell’Imu dovuto per l’anno precedente.

– Riguardo ai versamenti che devono essere effettuati dai cittadini italiani non residenti, non sono più applicabili le norme relative all’Ici che prevedevano la possibilità di versare l’imposta in un’unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 %. A questi soggetti, attualmente, devono essere applicate le disposizioni generali relative all’Imu, ferma restando la possibilità di utilizzare le modalità di pagamento già previste per i versamenti dell’Ici, ossia il vaglia postale internazionale ordinario, il vaglia postale internazionale di versamento in c/c ed il bonifico bancario. Il versamento deve essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in diversi Comuni.

– Il contribuente può scegliere di utilizzare l’eventuale credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2012 per pagare l’Imu dovuta per l’anno 2012, mediante compensazione nel modello F24. Il modello deve essere presentato alla banca o all’ufficio postale anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

– Regole specifiche per il 2012:

Non è possibile provvedere al versamento dell’Imu in un’unica soluzione, in quanto le aliquote non sono ancora definitive.

La prima rata, con scadenza al 18 giugno, è di importo pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base (0,76 %) e la detrazione. La seconda rata, con scadenza al 17 dicembre, rappresenta il saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

Riguardo all’imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, questa può essere versata, a scelta del contribuente, in tre rate di cui: la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base (0,4 %) e la detrazione, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno ed entro il 17 settembre; la terza rata deve essere versata entro il 17 dicembre a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate.

In alternativa, l’imposta dovuta sull’abitazione principale può essere versata in due rate, di cui la prima, con scadenza 18 giugno, in misura pari al 50 % dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione, e la seconda, con scadenza il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

– L’Imu non è deducibile dalle imposte erariali sui redditi (Irpef ed Ires) e dall’Irap.

– L’Imu sostituisce l’Ici e, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali comunali e regionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. Quindi, in via generale, per gli immobili non locati (compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito e quelli utilizzati ad uso promiscuo dal professionista) o non affittati risulta dovuta la sola Imu, mentre per quelli affittati o locati risultano dovute sia l’Imu, sia l’Irpef.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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