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28 Gennaio 2012

Imposta sulle donazioni: e’ dovuta anche quando l’atto di liberalita’ e’ privo dei requisiti di forma e di una formale accettazione.

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 634 del 18 gennaio 2012, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato a due fratelli, con il quale veniva contestata la mancata denuncia di una donazione ricevuta dal loro nonno ed il mancato versamento della relativa imposta. La Commissione Regionale aveva fondato la propria pronuncia sulla considerazione che, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti dell’imposta sulle donazioni, in quanto mancavano i requisiti di forma e mancava un valido atto di accettazione da parte dei destinatari dell’atto di liberalità.

La Corte ha ricordato una propria precedente pronuncia, relativa a fattispecie analoga, nella quale era stato affermato che il presupposto per l’applicabilità dell’imposta sulle donazioni deve essere individuato nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene, senza che abbia rilevanza alcuna l’inosservanza della forma dell’atto pubblico, richiesta, a pena di nullità, dal codice civile per la donazione e la sua accettazione.

La Suprema Corte ha, altresì, evidenziato come un diverso criterio di applicazione dell’imposta sulle donazioni si presterebbe a prassi elusive. Infatti, basterebbe effettuare le donazioni mediante semplice cessione di fatto di beni, senza alcuna formalità, per sfuggire al prelievo tributario. Tali prassi sarebbero contrarie al principio di effettività dell’imposizione in ragione della capacità contributiva, ai sensi dell’articolo 53 della Costituzione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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