NULL
Altre Novità
9 Febbraio 2013

Imposta sulle assicurazioni: nuova ripartizione delle competenze per le attivita’ di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Scarica il pdf

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2013, sono state ridefinite le competenze degli uffici dell’Amministrazione finanziaria in materia di imposta sulle assicurazioni.

Secondo quanto disposto nel Provvedimento, le attività di controllo sostanziale, di liquidazione e di gestione dei rimborsi dell’imposta sulle assicurazioni, nei confronti dei contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di Euro (cosiddetti “grandi contribuenti”) saranno di competenza degli uffici delle Direzioni regionali, che già gestiscono il rapporto tributario con i medesimi contribuenti in materia di imposte dirette e di Iva.

Per quanto riguarda gli altri contribuenti, le attività di controllo sostanziale riguardo all’imposta sulle assicurazioni divengono di competenza degli uffici Controlli delle Direzioni Provinciali, mentre le attività di liquidazione delle dichiarazioni e di gestione dei rimborsi rimangono di competenza degli uffici territoriali.

Tali criteri di competenza valgono, è precisato nel Provvedimento, anche per i contraenti, domiciliati o con sede in Italia, che sono obbligati a presentare la dichiarazione per assicurazioni stipulate con assicuratori esteri. Inoltre, queste nuove disposizioni riguardano anche il contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti ed il contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto.

Infine, tutte le attività predette relative all’imposta sui premi dovuta riguardo ai contratti conclusi da imprese straniere che operano in regime di libera prestazione di servizi sono attribuite all’ufficio Grandi contribuenti della Direzione Regionale del Lazio.

La nuova ripartizione di competenze si applica a partire dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle annualità per le quali i termini di cui agli articoli 29 e 30 della Legge n. 1216 del 1961 sono ancora in corso e dalla stessa data, ma con riferimento ai periodi d’imposta decorrenti dal 1° luglio 2010, per le attività di liquidazione e di gestione dei rimborsi relative all’imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese non residenti che operano in libera prestazione di servizi.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto