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30 Giugno 2012

Imposta erariale sui voli in aerotaxi e sugli aeromobili privati: individuate le modalita’ ed i termini di versamento.

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Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2012, sono state definite le modalità ed i termini di attuazione dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e dell’imposta erariale sugli aeromobili privati.

Riguardo all’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, questa è dovuta da ciascun passeggero ed all’effettuazione di ciascuna tratta, nella misura di 100 Euro, in caso di tragitto non superiore a 1.500 Km, e di 200 Euro, in caso di tragitto superiore a 1.500 Km.

Sono soggetti all’imposta i voli effettuati per il trasporto di passeggeri in forza di contratti di noleggio.

Per le tratte effettuate tramite aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac o nei registri dei Paesi comunitari o appartenenti allo spazio economico europeo, l’imposta deve essere versata dal vettore entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del servizio.

Per le tratte effettuate, invece, con aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac o nei registri di Paesi comunitari o appartenenti allo spazio economico europeo, l’imposta deve essere versata, per ciascuna tratta, prima della partenza o entro il giorno successivo all’arrivo nel territorio nazionale.

Inoltre, per le tratte effettuate a partire dal 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della Legge n. 44 del 26 aprile 2012) e fino al 30 giugno 2012, l’imposta deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2012.

Nel Provvedimento del 28 giugno sono, altresì, ricordati specificamente tutti gli importi dovuti a titolo di imposta erariale sugli aeromobili privati. L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile, e deve essere corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità, in relazione all’intero periodo di validità del certificato medesimo.

Sono, inoltre, individuate le diverse ipotesi di esenzione dall’imposta in questione.

L’imposta è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac, nel caso in cui la sosta nel territorio italiano si protragga per oltre 45 giorni in via continuativa. L’imposta deve essere corrisposta prima che il veicolo rientri nel territorio estero e, comunque, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di sosta annuale.

L’imposta trova applicazione a partire dal 28 dicembre 2011. Per gli aeromobili che, a decorrere dal 28 dicembre 2011 e fino al 2 marzo 2012, hanno sostato nel territorio nazionale per un periodo superiore a 45 giorni l’imposta deve essere corrisposta entro il 28 luglio 2012.

Le imposte devono essere versate mediante modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” o, qualora ciò non sia possibile, mediante bonifico in favore del Bilancio dello Stato, secondo le coordinate richiamate nel Provvedimento.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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