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7 Luglio 2012

Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi: istituiti i codici tributo per il versamento dell’imposta, degli interessi e della sanzione.

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Con la Risoluzione n. 72 del 4 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi.

Si ricorda che l’imposta è dovuta per ciascun passeggero ed all’effettuazione di ciascuna tratta. L’imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore.

I codici tributo istituiti sono: il codice “3379” per il versamento dell’imposta in questione, il codice “8937” per il versamento della sanzione in caso di ravvedimento, il codice “1932” per gli interessi dovuti sul ravvedimento.

Nella sezione “contribuente” devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del vettore. Inoltre, nella sezione “Erario ed altro”, in corrispondenza degli “Importi a debito versati”, devono essere inseriti, nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, il numero dei passeggeri per singola tratta, seguito dalla lettera A o B, a seconda che la tratta sia fino a 1.500 km o sia superiore ai 1.500 km, ed il giorno ed il mese di effettuazione del servizio di aerotaxi; nel campo “codice ” il codice tributo; nel campo “anno di riferimento” l’anno di effettuazione del servizio di aerotaxi.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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