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23 Novembre 2013

Imposta dovuta per la registrazione della sentenza: non vi e’ responsabilita’ solidale in caso di intervento volontario adesivo nel procedimento.

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Con la Risoluzione n. 82 del 21 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito che le era stato posto, tramite interpello, riguardo alla responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta dovuta per la registrazione della sentenza che aveva definito il giudizio nel quale l’istante era intervenuto volontariamente.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato, a tal proposito, l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo il quale l’imposta di registro non deve gravare indistintamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento. Indice della capacità contributiva, infatti, al quale si ricollega il tributo, non è la sentenza in quanto tale, ma il rapporto sostanziale in essa racchiuso, con conseguente esclusione del vincolo di solidarietà nei confronti dei soggetti ad esso estraneo.

Il rapporto di solidarietà passiva deve, quindi, trovare applicazione soltanto con riferimento alle parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza.

Nel caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, l’istante era intervenuto volontariamente, insieme ad altre persone, per sostenere le ragioni di una delle parti del giudizio. Si trattava di un intervento adesivo dipendente. Tale intervento, è stato chiarito nella sentenza, non richiede la titolarità di un diritto nei confronti delle parti originarie del processo, ma è comunque consentito in presenza di un interesse giuridicamente rilevante ad un esito della controversia favorevole alla parte adiuvata.

L’intervento dell’istante non ha riguardato il rapporto sostanziale del procedimento, che ha visto coinvolti esclusivamente l’attore ed il convenuto.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, concluso che all’istante, così come alle altre persone intervenute volontariamente nel procedimento, non può essere esteso il principio di solidarietà passiva previsto per il pagamento dell’imposta dovuta per la registrazione della sentenza, anche se tale soggetto è chiamato comunque al pagamento delle spese processuali.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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