NULL
Altre Novità
6 Luglio 2013

Imposta di registro: individuata la base imponibile nel caso di atti di garanzia formati per corrispondenza ed enunciati in atti giudiziari.

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 46 del 5 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica, presentata dalla Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso della medesima Agenzia, riguardo alle modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta di registro con riferimento ad atti giudiziari nei quali sono enunciati atti di assunzione di garanzie formati per corrispondenza.

L’Agenzia delle Entrate ha dapprima ricordato la regola generale applicabile agli atti mediante i quali viene costituita una garanzia reale o personale. Questi atti sono soggetti all’imposta di registro in termine fisso ed in misura proporzionale, con applicazione dell’aliquota dello 0,50 %. La base imponibile è costituita dall’intera somma garantita.

Vi è, però, una deroga a questa regola generale. Se gli atti in questione sono formati mediante corrispondenza, infatti, gli stessi sono assoggettati a registrazione soltanto in caso d’uso, con applicazione sempre dell’aliquota dello 0,50 % sulla somma garantita.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’ipotesi nella quale un atto dell’Autorità Giudiziaria (generalmente un decreto ingiuntivo che condanna al pagamento il debitore principale ed il fideiussore) enuncia un atto di costituzione di garanzia (la fideiussione, appunto) formato per corrispondenza.

La regola vuole che, essendo l’atto enunciato dall’Autorità Giudiziaria non soggetto a registrazione in termine fisso, la base imponibile deve essere individuata nella parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.

Secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, in una pronuncia del 1999, la disposizione che stabilisce la limitazione dell’imponibilità dell’atto di garanzia, soggetto a tassazione soltanto in caso d’uso ed enunciato in un atto giudiziario, alla parte dello stesso non ancora eseguita, ha lo scopo di salvaguardare il necessario collegamento tra il momento dell’imposizione e l’attualità della capacità contributiva espressa nell’atto di garanzia enunciato.

La conclusione enunciata dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione è che la fideiussione formata per corrispondenza ed enunciata dal provvedimento giudiziario richiesto dal creditore deve essere tassata limitatamente alla parte della fideiussione che non ha ancora trovato esecuzione e che, quindi, è ancora espressiva della capacità contributiva.

La base imponibile consisterà, pertanto, nella parte del credito il cui pagamento è stato richiesto, con il decreto ingiuntivo, al debitore principale ed al fideiussore.

Inoltre, tale soluzione, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, è coerente con l’orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale, nel caso di fideiussione formata per corrispondenza ed enunciata in un atto giudiziario, deve essere assoggettata ad imposta di registro soltanto la somma risultante dal decreto ingiuntivo e non l’intera somma coperta dalla fideiussione.


a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
4 Ottobre 2024
Esenzione IMU per enti non commerciali: indicazioni dal MEF

Il 16 luglio 2024, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la circolare n. 2, che...

4 Ottobre 2024
Codici imposta sostitutiva sugli straordinari del personale sanitario

Il 22 luglio 2024 sono stati istituiti, attraverso la risoluzione n. 36/E, i codici...

4 Ottobre 2024
Le Comunità energetiche rinnovabili (CER) e Gse

Il 22 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti fiscali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto