Nella Risoluzione n. 27 del 26 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica relativa alla disciplina applicabile, ai fini dell’imposta di registro, al decreto di omologa del concordato preventivo emesso da un Tribunale fallimentare.
L’Agenzia ha ricordato la propria posizione assunta in precedenza, con una Risoluzione del 2008, secondo la quale il decreto di omologa emesso a conclusione della procedura del concordato preventivo ha effetti costitutivi in quanto, per effetto di tale provvedimento, si realizza una nuova situazione soggettiva attiva di natura patrimoniale. Al decreto di omologa, quindi, dovrebbe essere applicata l’imposta di registro nella misura proporzionale del 3 %.
L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche evidenziato che tale posizione non ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Alla luce di tali orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia, l’Agenzia è giunta alla diversa conclusione che si deve ritenere che i decreti di omologazione dei concordati con garanzia e dei concordati con cessione di beni devono essere assoggettati ad imposta di registro in misura fissa (di importo pari a 168 Euro), in quanto riconducibili agli atti di cui alla lettera g) dell’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, relativa agli “atti di omologazione”.
L’Agenzia delle Entrate ha, però, precisato che l’imposta in misura fissa non trova, invece, applicazione in caso di decreto di omologa del concordato che dispone la cessione di beni al terzo assuntore. In questa ipotesi, l’atto giudiziario di omologa produce effetti immediatamente traslativi. L’imposta di registro applicabile sarà, quindi, quella prevista per i corrispondenti atti di trasferimento di diritti reali.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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