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19 Dicembre 2013

Imposta di consumo sulle sigarette elettroniche: istituito il nuovo codice tributo.

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Con la Risoluzione n. 110 del 19 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituto il codice tributo per il versamento, mediante modello F24 Accise, delle somme dovute all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato a titolo di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Tali somme sono dovute in virtù del Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99 del 9 agosto 2013, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati ed i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura del 58,5 % del prezzo di vendita al pubblico.

Il codice istituito è il codice “5351”, denominato “Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo”.

Il codice in questione deve essere inserito nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza della colonna degli “importi a debito versati”. Inoltre, devono essere indicati: nel campo “ente”, la lettera “M”; nel campo “provincia”, la sigla della Provincia di ubicazione del deposito del distributore; nel campo “rateazione”, “0101” nel caso in cui il versamento riguardi l’imposta relativa ai primi quindici giorni del mese o “0202” nel caso in cui il versamento riguardi l’imposta relativa al periodo compreso tra il 16 e la fine del mese; nei campi “mese” e “anno di riferimento”, il mese e l’anno di immissione in consumo dei prodotti succedanei dei prodotti del fumo. Il campo “codice identificativo” deve rimanere vuoto.

Il codice tributo istituito con la Risoluzione diverrà operativo a partire dal 1° gennaio 2014.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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