NULL
Altre Novità
25 Gennaio 2014

Imposta di bollo: non e’ dovuta sulle ricevute di pagamento del ticket per prestazioni ambulatoriali.

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 9 del 15 gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito, postole tramite interpello, in merito al corretto trattamento applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, alle ricevute di pagamento del ticket per le prestazioni ambulatoriali.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il pagamento in questione concretizza un contributo obbligatorio che il cittadino deve versare, a norma di legge, per ottenere l’assistenza sanitaria.

L’articolo 9 della tabella B allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per gli atti ed i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e per le ricevute dei contributi versati.

Pertanto, le ricevute di pagamento rilasciate agli assistiti a seguito del pagamento del contributo alla spesa sanitaria (ticket) non devono essere assoggettate all’imposta di bollo, anche se l’importo complessivo sia superiore all’importo di 77,47 Euro.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
12 Settembre 2025
Bonus Psicologo

Il Bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di...

12 Settembre 2025
Arriva sulla Gazzetta il Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti

13 agosto 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico del...

12 Settembre 2025
Superbonus e agevolazione “prima casa”: proroga dei termini per il trasferimento della residenza

La conferma dell’Agenzia delle Entrate Con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025,...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto