NULL
Altre Novità
25 Gennaio 2014

Imposta di bollo: non e’ dovuta sulle ricevute di pagamento del ticket per prestazioni ambulatoriali.

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 9 del 15 gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito, postole tramite interpello, in merito al corretto trattamento applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, alle ricevute di pagamento del ticket per le prestazioni ambulatoriali.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il pagamento in questione concretizza un contributo obbligatorio che il cittadino deve versare, a norma di legge, per ottenere l’assistenza sanitaria.

L’articolo 9 della tabella B allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per gli atti ed i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e per le ricevute dei contributi versati.

Pertanto, le ricevute di pagamento rilasciate agli assistiti a seguito del pagamento del contributo alla spesa sanitaria (ticket) non devono essere assoggettate all’imposta di bollo, anche se l’importo complessivo sia superiore all’importo di 77,47 Euro.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
24 Luglio 2026
Debiti con il Fisco: Le Soluzioni Che Non Sapevi di Avere

Hai debiti con il Fisco? Scopri rateizzazioni fino a 120 rate, Rottamazione-quinquies,...

24 Luglio 2026
Split payment prorogato fino al 2029: l’Unione europea conferma la misura anti-evasione

L'Unione europea ha autorizzato l'Italia a continuare ad applicare il meccanismo dello...

24 Luglio 2026
Buoni fruttiferi postali: quando gli interessi sono esenti per i residenti nei Paesi white list

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i cittadini residenti all'estero possono...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto