NULL
Altre Novità
25 Gennaio 2014

Imposta di bollo: non e’ dovuta sulle ricevute di pagamento del ticket per prestazioni ambulatoriali.

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 9 del 15 gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito, postole tramite interpello, in merito al corretto trattamento applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, alle ricevute di pagamento del ticket per le prestazioni ambulatoriali.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il pagamento in questione concretizza un contributo obbligatorio che il cittadino deve versare, a norma di legge, per ottenere l’assistenza sanitaria.

L’articolo 9 della tabella B allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per gli atti ed i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e per le ricevute dei contributi versati.

Pertanto, le ricevute di pagamento rilasciate agli assistiti a seguito del pagamento del contributo alla spesa sanitaria (ticket) non devono essere assoggettate all’imposta di bollo, anche se l’importo complessivo sia superiore all’importo di 77,47 Euro.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
25 Settembre 2026
Società tra professionisti, utili ripartibili a consuntivo

Le Società tra professionisti (Stp) e le Società tra avvocati (Sta) costituite nella...

25 Settembre 2026
Comunicazioni sul visto di conformità: online il servizio Vi.diCo.Web

L’Agenzia delle entrate introduce un nuovo strumento digitale dedicato ai...

25 Settembre 2026
Pensione pubblica svizzera, la doppia cittadinanza non cambia la tassazione

La doppia cittadinanza italiana e svizzera non modifica il regime fiscale previsto per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto