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8 Settembre 2012

Impianto fotovoltaico gestito da un condominio: i chiarimenti riguardo al trattamento fiscale da applicare.

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Nella Risoluzione n. 84 del 10 agosto 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo al trattamento fiscale che deve essere riservato alla tariffa incentivante che viene corrisposta dal Gestore dei Servizi Energetici ai soggetti produttori di energia da fonte fotovoltaica.

In particolare, la questione esaminata nella Risoluzione riguarda il trattamento da applicare ai condomini.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che anche i condomini titolari di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 Kw non devono essere considerati come soggetti che svolgono attività commerciale abituale, in relazione all’energia prodotta in misura eccedente il proprio fabbisogno e immessa in rete mediante lo scambio sul posto. Inoltre, gli eventuali proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta e non auto consumata devono essere tassati in capo ai singoli condòmini, come reddito diverso, in proporzione ai millesimi di proprietà.

Il condominio, quindi, rimane estraneo all’attività di produzione e di energia, sia sotto il profilo economico che fiscale. Gli effetti si producono direttamente sui condòmini.

Anche quando negli spazi condominiali viene realizzato un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 Kw la cui energia prodotta viene ceduta integralmente alla rete, oppure un impianto di potenza superiore a 20 Kw (caratteristiche che fanno sì che si configuri lo svolgimento di un’attività commerciale abituale), il condominio di per sé non può configurarsi come soggetto che svolge attività di produzione e di vendita dell’energia.

L’Agenzia delle Entrate parla in questi casi di una società di fatto tra i condòmini, qualora vi sia l’elemento oggettivo del conferimento di beni o servizi (impianto fotovoltaico e spazi comuni), finalizzato alla formazione di un fondo comune, e l’elemento soggettivo della comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni.

La società di fatto, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, si configura come autonomo soggetto d’imposta. E’ tenuta, quindi, a presentare un’autonoma dichiarazione dei redditi, sulla base delle risultanze della contabilità sociale, ed un’autonoma dichiarazione Iva.

In particolare, sono considerati soci della società di fatto i condòmini che hanno deliberato la realizzazione dell’impianto, in assemblea condominiale, con la maggioranza richiesta per le innovazioni. Mentre restano esclusi dalla società di fatto i condòmini che non hanno approvato la decisione e che non intendono trarre vantaggio dall’investimento.

La società di fatto tra condòmini che gestisce l’impianto fotovoltaico deve essere considerata commerciale e deve emettere fattura nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici, per l’energia che immette in rete. Inoltre, il Gestore che eroga la tariffa incentivante deve operare nei confronti della società di fatto dei condòmini la ritenuta, relativa alla parte di energia immessa in rete.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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