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5 Maggio 2012

Il Decreto sulle semplificazioni fiscali e’ Legge: termini in scadenza fino al venti agosto sempre posticipati a tale data, nuove regole sull’imposta sugli aeromobili, nuovi limiti per il pignoramento degli stipendi.

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2012 la Legge di conversione (Legge n. 44 del 26 aprile 2012) del Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali (Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012). Il nuovo provvedimento, quindi, in parte modificato nel corso dell’esame in Parlamento, è ora Legge dello Stato.

Diverse novità fiscali sono state già esaminate successivamente alla pubblicazione del Decreto Legge (newsletter Misterfisco del 12 marzo 2012). Ci soffermiamo ora sulle norme introdotte o modificate in sede di conversione.

– Articolo 3-quater del Decreto Legge n. 16/2012 come modificato dalla Legge di conversione – Termini per adempimenti fiscali:

E’ stato fissato stabilmente lo slittamento dei termini in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto. Tutti gli adempimenti fiscali ed i versamenti in scadenza in questo periodo dell’anno, infatti, potranno essere regolarmente effettuati entro il 20 agosto, senza che venga applicata alcuna maggiorazione.

– è stata prevista la possibilità di beneficiare cumulativamente sia della riduzione delle sanzioni prevista in caso versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai quindici giorni, sia delle riduzioni previste in caso di ravvedimento. Questa possibilità riguarda l’ipotesi del mancato pagamento del tributo o di un acconto che sia comunque regolarizzato entro trenta giorni, ma anche l’ipotesi di regolarizzazione di errori od omissioni, compresa l’omessa presentazione della dichiarazione. L’estensione della possibilità di beneficiare del “ravvedimento sprint” è stata introdotta in sede di conversione del Decreto Legge.

– Articolo 2 – Comunicazioni e adempimenti formali, comma 13-ter, del Decreto Legge n. 16/2012 come modificato dalla Legge di conversione:

è stata introdotta tra le operazioni per le quali è previsto l’esonero dall’emissione della fattura, almeno che il cliente non ne faccia richiesta al momento dell’operazione, l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo.

– Articolo 3 del Decreto Legge n. 16/2012 come modificato dalla Legge di conversione:

è stato previsto un innalzamento delle soglie oltre le quali i contribuenti non potranno beneficiare delle semplificazioni relative agli obblighi di fatturazione e di registrazione (soglia dei contribuenti “minori”). Infatti, potranno essere considerati “minori” i contribuenti che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume d’affari non superiore ai 400.000 Euro (se si tratta di imprese di servizi ed esercenti arti e professioni) o superiore ai 700.000 Euro (se si tratta di altre imprese). Le attuali soglie corrispondono a quelle sotto le quali è possibile accedere alla contabilità semplificata ed è possibile effettuare i versamenti Iva con cadenza trimestrale.

– Articolo 3-sexies del Decreto Legge n. 16/2012 come modificato dalla Legge di conversione – Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili:

in questo ambito sono state apportate delle modifiche alla disciplina recentemente introdotta con il Decreto “salva Italia”.

In primo luogo, è stata introdotta una nuova imposta erariale per i voli dei passeggeri degli aerotaxi. L’imposta è dovuta per ciascun passeggero ed all’effettuazione di ciascuna tratta. Gli importi sono di 100 Euro per un tragitto fino a 1.500 Km e di 200 Euro per un tragitto superiore. L’imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore.

Inoltre, è stata ridotta l’imposta erariale sugli aeromobili privati dovuta per gli aeroplani fino a 4.000 Kg e per gli elicotteri. L’imposta in questione non sarà dovuta in caso di aeromobili storici (immatricolazione avvenuta da oltre 40 anni), di aeromobili di costruzione amatoriale e di apparecchi per il volo da diporto o sportivo.

Infine, l’imposta sarà dovuta in caso di aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC, soltanto se la sosta nel territorio italiano si protragga oltre 45 giorni in via continuativa (la normativa precedente prevedeva l’obbligo di versare l’imposta, invece, qualora la sosta in territorio italiano fosse di durata superiore alle 48 ore).

– Articolo 4 – Fiscalità locale, comma 2-bis del Decreto Legge n. 16/2012 come modificato dalla Legge di conversione:

è stata riconosciuta la possibilità ai Comuni delle isole minori, ed ai Comuni nei cui territori si trovano delle isole minori, di introdurre un’imposta di sbarco in alternativa all’imposta di soggiorno. La riscossione della nuova imposta spetta alle compagnie di navigazione. L’importo massimo non potrà essere superiore a 1,50 Euro. L’entrata dovrà essere destinata ad interventi in materia di turismo ed interventi di fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei servizi pubblici locali. Saranno esentati dal pagamento della nuova imposta i residenti, i lavoratori e gli studenti pendolari, i componenti del nucleo familiare dei contribuenti che pagano l’Imu nel territorio del Comune.

– Articolo 3 – Facilitazioni per imprese e contribuenti, comma 5 del Decreto Legge n. 16/2012 come modificato dalla Legge di conversione:

sono stati fissati nuovi limiti di pignorabilità dello stipendio, del salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, da parte dell’Agente della riscossione, a causa di debiti tributari. Infatti, queste somme potranno essere pignorate in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 Euro (nella versione originaria del Decreto Legge il limite di un decimo era fissato per le somme fino a 2.000 Euro) ed in misura pari ad un settimo per importi compresi tra i 2.500 Euro ed i 5.000 Euro. Per gli importi che superano i 5.000 Euro, è rimasto il limite di pignorabilità del quinto.

Si ricorda che nella versione originaria del Decreto Legge era stato già previsto che l’Agente della riscossione potesse procedere all’espropriazione immobiliare e potesse iscrivere la garanzia ipotecaria sugli immobili soltanto qualora l’importo complessivo del credito, rispettivamente, superasse complessivamente i 20.000 Euro e non fosse inferiore complessivamente ai 20.000 Euro.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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