Con un Comunicato dell’ 8 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di pari data, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che per il periodo corrispondente al primo semestre del 2011 il saggio d’interesse da applicare a favore del creditore, nel caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione, è pari all’1 per cento.
Gli interessi di mora sono, quindi, pari all’8 % (saggio d’interesse all’1 % più la maggiorazione del 7 %).
Il valore non è stato modificato dal 1° luglio del 2009.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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