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6 Aprile 2012

Fotovoltaico: niente imposta di registro e di bollo per la cessione dei crediti vantati nei confronti del GSE.

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Con la Risoluzione n. 29 del 3 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in merito al trattamento fiscale da applicare, ai fini delle imposte indirette, all’operazione di cessione dei crediti vantati nei confronti del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) allo scopo di garantire il rimborso di un finanziamento erogato da una Banca.

In particolare, i crediti vantati nei confronti del GSE, che, a seguito della cessione, verrebbero soddisfatti direttamemte nei confronti della Banca cessionaria, sono costituiti dalle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica, oggetto di una Convenzione stipulata dalla società istante in occasione della realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare.  

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, nel caso di specie, la cessione del credito, nonostante si configuri come un contratto autonomo rispetto al finanziamento, assume la funzione di garantire l’adempimento del contratto di mutuo concluso dall’istante con la Banca e deve, quindi, essere ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del D.P.R. n. 601 del 1973.

Tale disposizione prevede che le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine (la cui durata contrattuale, cioè, sia superiore ai 18 mesi) sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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