E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2011 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011 con il quale sono state definite le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e oneri accessori mediante crediti relativi alle medesime imposte (vedi newsletter Misterfisco del 21 febbraio 2011). Il Decreto è entrato in vigore dalla data della pubblicazione.
Come già anticipato dal Ministero, nel Decreto è stabilito che il pagamento delle somme iscritte a ruolo dovrà essere effettuato dai contribuenti mediante l’esercizio della compensazione attraverso il sistema del versamento unificato. Nel modello F24 deve essere indicata la provincia di competenza dell’agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare. Il codice tributo da utilizzare è stato istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 18 del 21 febbraio 2011.
Nel Decreto è precisato, inoltre, che, in caso di compensazione parziale, il contribuente deve comunicare preventivamente all’agente della riscossione le posizioni debitorie alle quali imputare i pagamenti. In mancanza di indicazione, è l’agente della riscossione ad effettuare l’imputazione.
Se il pagamento risulta essere superiore alle somme dovute, il rimborso dell’eccedenza versata viene effettuato dall’agente della riscossione, previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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