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29 Giugno 2013

Eccedenze d’imposta a credito maturate in periodi nei quali non e’ stata presentata la dichiarazione: la produzione della documentazione contabile ne permette l’utilizzo, ma sono comunque dovuti gli interessi e la sanzione.

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Nella Circolare n. 21 del 25 giugno 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al riconoscimento delle eccedenze d’imposta a credito, risultanti dalla documentazione contabile, ma maturate in annualità nelle quali non sono state presentate le dichiarazioni ai fini dell’Iva, delle imposte dirette o dell’Irap.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il contribuente, successivamente al ricevimento della comunicazione di irregolarità derivante dall’utilizzo in detrazione, nelle dichiarazioni successive, del credito suddetto, se ritiene che il credito sia effettivamente spettante, può attestarne l’esistenza contabile, mediante la produzione all’ufficio competente, nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, di idonea documentazione.

Così facendo, secondo l’Agenzia delle Entrate, il contribuente si pone nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione.

L’Amministrazione finanziaria può comunque effettuare le attività di controllo in merito alla dichiarazione omessa, anche al fine di accertare l’effettività del credito maturato nel relativo periodo d’imposta.

Qualora verifichi l’esistenza contabile del credito, l’Ufficio dell’Amministrazione potrà scomputare l’importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla comunicazione di irregolarità ed emettere una comunicazione definitiva, con la rideterminazione delle somme che devono essere versate.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in presenza del comportamento omissivo del contribuente, sono comunque dovuti gli interessi e la sanzione sulla parte del credito effettivamente utilizzata.

Infine, è stato chiarito che l’avvenuta dimostrazione dell’esistenza contabile del credito non esclude il potere dell’Amministrazione finanziaria di controllare l’effettività sostanziale del credito medesimo e, eventualmente, procedere al recupero di esso, con le ulteriori conseguenze sanzionatorie a carico del contribuente.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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