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26 Marzo 2011

E’ valida la notifica di un atto impositivo destinato ad una S.n.c. se l’avviso di giacenza e’ inviato al rappresentante legale presso la sede legale.

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3342 dell’11 febbraio 2011, ha riconosciuto la conformità al diritto della sentenza impugnata dalla società contribuente (società in nome collettivo), pur sostenendo che la motivazione doveva essere in parte corretta.

La questione oggetto della controversia riguarda la notifica degli atti destinati alla società contribuente dai quali aveva avuto origine una cartella di pagamento. Questi atti erano stati depositati presso l’ufficio postale per assenza del destinatario ed i relativi avvisi di giacenza erano stati inviati non alla società destinataria, ma al socio menzionato nella ragione sociale, presso l’indirizzo della sede della società medesima (e non presso la sua residenza o il suo domicilio).
Nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale era stata affermata la validità della notifica così effettuata.

La Suprema Corte ha riconosciuto come erronea la motivazione della sentenza impugnata nella parte nella quale viene affermato che le notifiche degli atti impositivi presupposti alla cartella di pagamento sono da giudicarsi regolari in quanto il nome della persona fisica alla quale sono stati inviati gli avvisi di giacenza compariva nella ragione sociale della società destinataria degli atti. In realtà, l’avviso di deposito deve essere inviato allo stesso soggetto al quale è stata inutilmente tentata la consegna del plico postale contenente l’atto da notificare. Inoltre, non vi è identità fisica tra una società in nome collettivo e la persona fisica dei suoi soci e il fatto che il nome di una persona fisica compaia nella ragione sociale di una società in nome collettivo non implica necessariamente che tale persona abbia la legale rappresentanza della società e neanche che la stessa persona rivesta la qualità di socio (la persona indicata nella ragione sociale, infatti, potrebbe essere un socio deceduto o receduto).

Però, i giudici della Corte di Cassazione hanno anche riconosciuto che il fatto che gli avvisi di deposito siano stati inviati alla persona fisica indicata nella ragione sociale presso la sede della società, invece che alla società medesima presso lo stesso indirizzo, ha costituito una mera irregolarità formale che non ha indotto alcuna incertezza riguardo all’identità del soggetto destinatario della notifica degli atti, né ha impedito all’avviso di giacenza di svolgere la sua funzione di portare la società a conoscenza del fatto che presso l’ufficio postale erano stati depositati degli atti a lei intestati.

Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, infatti, era stato accertato dal giudice di merito, e non contestato dalla società ricorrente, che la persona fisica destinataria degli avvisi di giacenza era, all’epoca della notifica degli atti presupposti della cartella di pagamento poi impugnata, socio legale rappresentante della società e, quindi, poteva accedere alla corrispondenza che perveniva nella sede sociale.

La Corte di Cassazione, quindi, è giunta alla conclusione che il fatto che, all’esito del mancato recapito di atti impositivi regolarmente inviati per posta raccomandata alla società destinataria, l’avviso del relativo deposito nell’ufficio postale, pur essendo stato regolarmente inviato nella sede della società destinataria, sia stato indirizzato non alla società, ma alla persona fisica del suo rappresentante legale, ha costituito una mera irregolarità che non ha dato luogo a nullità della notifica.       
   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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