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19 Dicembre 2013

Documenti di offerta e di accettazione nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: le regole per l’applicazione dell’imposta di bollo.

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Nella Risoluzione n. 96 del 16 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito che le era stato posto riguardo al corretto trattamento tributario da applicare, ai fini dell’imposta di bollo, ai documenti di offerta e accettazione per l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Riguardo ai documenti in questione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si tratta di documenti formati nell’ambito di una particolare procedura prevista per l’approvvigionamento di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Al mercato digitale nel quale avvengono tali operazioni possono accedere, oltre alle Pubbliche Amministrazioni, soltanto le aziende fornitrici che siano state preventivamente abilitate a presentare i propri beni e servizi. I fornitori abilitati, in particolare, formulano delle offerte pubbliche di beni e servizi.

Una volta che l’Amministrazione ha individuato l’offerta che più corrisponde alle proprie richieste, si procede alla conclusione del contratto, tramite la redazione del “documento di stipula”. Tale documento viene firmato digitalmente soltanto dall’Amministrazione, ma è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale.

Nel documento di accettazione, inoltre, vengono inseriti tutti gli elementi essenziali del contratto: l’amministrazione aggiudicatrice, il fornitore aggiudicatario, l’oggetto della fornitura, i dati identificativi, tecnici ed economici dell’oggetto offerto, le informazioni per la consegna e la fatturazione, ecc.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che tale documento di accettazione dell’offerta presentata dal fornitore abilitato debba essere assoggettato ad imposta di bollo. L’imposta di bollo in questione potrà essere addebitata al soggetto fornitore.

Invece, le offerte economiche presentate dagli operatori abilitati, che non sono seguite da accettazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non sono assoggettate all’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali che non producono effetti giuridici se non seguite dall’accettazione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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