Con un Comunicato Stampa del 14 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a 1.500,00 Euro, fino all’emanazione del Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze che andrà a disciplinare le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo.
Tale chiarimento è stato reso necessario alla luce della disposizione contenuta all’art. 31, comma 1, del Decreto Legge n. 78 del 2010, nella quale è previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500,00 Euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
L’esclusione temporanea della sanzione vale, però, a condizione che l’operazione di compensazione effettuata non vada ad intaccare la parte dei crediti necessaria al pagamento dei ruoli scaduti.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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