NULL
Altre Novità
19 Marzo 2011

Divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 Euro: nuove precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Scarica il pdf

Con la Circolare n. 13 dell’11 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerose precisazioni riguardo al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 Euro, introdotto dal Decreto Legge n. 78 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

La normativa prevede che l’osservanza del divieto in questione sia oggetto di vigilanza nell’ambito delle ordinarie attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

L’Agenzia ha ricordato che il divieto di compensazione riguarda esclusivamente i crediti relativi ad imposte erariali e opera qualora vi siano debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori.

L’Agenzia, a tal proposito, ha precisato che tra le imposte che impediscono la compensazione rientrano anche l’Irap e le addizionali ai tributi diretti. Inoltre, tra i debiti iscritti a ruolo rientrano anche quelli per le ritenute alla fonte relative alle tipologie di imposte compensabili. Invece, devono essere esclusi dai debiti che fanno scattare il divieto di compensazione i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta.

Riguardo agli accessori, tali sono le sanzioni e gli interessi, ma anche le altre spese collegate al ruolo, come quelle relative alla notifica ed alle procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione.

Con riguardo ai ruoli che impediscono la compensazione. l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il divieto di compensazione opera per le cartelle di pagamento notificate successivamente al 1° gennaio 2011, ma anche per le cartelle notificate in precedenza per le quali sia scaduto il termine di pagamento. I ruoli possono essere sia ordinari che straordinari ed a titolo definitivo o provvisorio. Ciò che rileva è esclusivamente la scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo.

Importante è rilevare che il divieto di compensazione non opera in caso di ruoli sospesi.

Nel caso di debiti per i quali sia stata concessa una rateazione, l’Agenzia precisa che se il mancato pagamento riguarda una sola rata, il piano di rateazione è ancora valido e solo la rata scaduta verrà computata nell’ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo scaduti, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 Euro. Se, invece, il mancato pagamento riguarda la prima rata o due rate, il piano di rateazione viene meno e l’intero importo dovuto è iscritto a ruolo ed è immediatamente riscuotibile e, quindi, per calcolare se opera il divieto di compensazione si considera l’importo complessivo del debito non pagato.

In caso di debiti iscritti a ruolo nei confronti del fallito che siano maturati in precedenza all’apertura del fallimento, non è impedita la compensazione tra i crediti ed i debiti erariali formatisi nel corso della procedura concorsuale.

Per verificare la presenza di debiti iscritti a ruolo che potrebbero impedire la compensazione, viene data come indicazione quella di accedere al sito dell’Equitalia e, in particolare, alla sezione dedicata al proprio Estratto conto Equitalia, così da avere a disposizione l’elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale o alla propria partita Iva. Tale elenco può essere richiesto anche presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Il pagamento diretto all’agente della riscossione dei debiti iscritti a ruolo scaduti fa venire meno il divieto di compensazione. I debiti possono essere pagati attraverso una speciale forma di compensazione con crediti relativi ad imposte della stessa natura. A tale scopo l’Agenzia ha ricordato che è stato istituito un apposito codice tributo (Risoluzione n. 18 del 21 febbraio 2011 – newsletter Misterfisco del 28 febbraio 2011).

Se il pagamento mediante compensazione riguarda soltanto una parte dei debiti, il contribuente deve indicare preventivamente all’agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere. Altrimenti è l’agente della riscossione ad effettuare direttamente l’imputazione dei pagamenti. Se si estingue l’intero debito, ma solo in parte mediante la compensazione (la restante parte del debito viene adempiuta con altri mezzi), la comunicazione preventiva delle posizioni debitorie da estinguere non è necessaria.

Se viene effettuato un pagamento mediante compensazione superiore a quanto effettivamente dovuto, si può richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza all’agente della riscossione con un’apposita istanza.

La nuova normativa, inoltre, non fa venire meno le regole relative al controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione dei crediti Iva di cui all’art. 10 del Decreto Legge n. 78 del 2009.

L’Agenzia ha, poi, chiarito che il divieto di compensazione riguarda esclusivamente la compensazione esterna, ossia quella che viene effettuata tramite modello F24 tra tributi di diversa tipologia. Non riguarda, invece, la compensazione interna, ossia quella che riguarda debiti e crediti relativi al medesimo tributo.

Riguardo alla sanzione che dovrà essere applicata in caso di violazione del divieto di compensazione, questa è individuata dalla normativa nella misura del 50 % dell’importo dei debiti iscritti a ruolo scaduti e trova un limite nell’ammontare compensato.

La sanzione, inoltre, non può essere applicata fino a quando, riguardo all’iscrizione a ruolo, vi sia una controversia pendente, indipendentemente dal fatto che tale controversia riguardi la cartella di pagamento o gli atti presupposti che hanno determinato l’iscrizione a ruolo.

Infine, non sono sanzionabili le compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 Euro nel periodo antecedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 18 febbraio 2011, del Decreto Ministeriale che ha determinato le modalità di compensazione. Ciò a condizione che l’utilizzo dei crediti in compensazione non abbia intaccato quelli destinati al pagamento dei ruoli scaduti.    
   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
22 Marzo 2024
Codici imposta straordinaria profitti extra banche

I profitti extra delle banche saranno soggetti a una tassa straordinaria, la cui...

22 Marzo 2024
Il contributo energia elettrica e l’emergere di entrate aggiuntive

Il computo per determinare la base tassabile, su cui si basa l'obbligatorietà del...

22 Marzo 2024
Rimborsi impropri al Superbonus: nuovi codici per la regolarizzazione

All'interno della risoluzione n. 9/E emessa oggi, 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto