Con Nota n. 3905 emessa dal Consiglio di Stato, è stato chiarito che la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte delle ONLUS inserite nell’apposito elenco tenuto presso l’Agenzia delle Entrate, è condizione necessaria per poter partecipare al riparto della quota del 5 per mille.
Tale dichiarazione, con la quale l’Ente conferma la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio fiscale, deve essere inviata, secondo le prescrizioni normative, all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento (raccomandata con ricevuta di ritorno), a pena di decadenza.
Il mancato invio o la presentazione oltre i termini previsti non configura un errore formale sanabile, ma un’inadempienza che determina l’esclusione dal beneficio fiscale.
Fonte: www.seac.it
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