Con Nota 3 aprile 2007, prot. n. 4440/2007/DPF/UFF, l’Ufficio federalismo fiscale del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze si è espresso in materia di determinazione dell’ICI nei casi di separazione/divorzio.
In particolare, ha disposto la possibilità per i Comuni di prevedere nei propri Regolamenti l’assimilazione ad abitazione principale dell’abitazione assegnata al coniuge separato/divorziato, con la conseguenza che, ai fini ICI, il coniuge proprietario (totale o parziale che sia) non assegnatario dell’immobile potrà beneficiare delle detrazioni e dell’aliquota ICI ridotta.
Tale previsione regolamentare costituirebbe deroga alla normativa generale. Non si dimentichi, infatti, che normativamente, il proprietario dell’immobile, anche se coniuge non assegnatario, è soggetto passivo ICI che deve versare l’imposta senza beneficiare delle agevolazioni per abitazione principale, in quanto ai sensi dell’articolo 8, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992, per abitazione principale si deve intendere quella presso la quale il contribuente ha posto la sua residenza.
Fonte: www.seac.it
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