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29 Gennaio 2011

Deposito in Commissione Tributaria Provinciale dell’appello notificato a pena di inammissibilita’: l’adempimento e’ conforme alla Costituzione.

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Con la Sentenza n. 17 del 20 gennaio 2011, la Corte Costituzionale si è pronunciata riguardo alla legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, del Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 (Disposizioni sul processo tributario), così come modificato dall’art. 3-bis, comma 7, del Decreto Legge n. 203 del 2005, nella parte in cui prevede che nel caso in cui il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
La questione di legittimità costituzionale, relativa gli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione, non è stata ritenuta fondata.
A tal proposito, la Corte Costituzionale ha richiamato la propria sentenza n. 321 del 2009 nella quale aveva già precisato che lo scopo della norma in questione è quello di informare tempestivamente la segreteria del giudice di primo grado riguardo all’avvenuto appello, in modo tale da impedire l’erronea attestazione riguardo al passaggio in giudicato della sentenza impugnata. E tale funzione viene svolta, anche se è altresì previsto dalla legge che la segreteria del giudice d’appello richieda alla segreteria del giudice di primo grado la trasmissione del fascicolo con la copia autentica della sentenza impugnata. Ciò perché quest’ultimo adempimento viene osservato solo dopo la costituzione in giudizio dell’appellante, e non tempestivamente.          
Inoltre, la Corte ha precisato che “non è irragionevole che il legislatore, proprio all’indicato fine, abbia posto a carico dell’appellante l’onere di depositare copia dell’atto di impugnazione a pena di inammissibilità”. Con la previsione di tale adempimento è stato, infatti, perseguito un duplice obiettivo: quello di non gravare la segreteria del giudice di appello di compiti informativi, che sarebbero onerosi e necessariamente intempestivi (in quanto successivi alla costituzione dell’appellante) e quello di assicurare la tempestività e la completezza della comunicazione dell’impugnazione.
Tra l’altro, viene evidenziato come la scelta di non avvalersi dell’ufficiale giudiziario per la notifica spetta esclusivamente all’appellante. Se decide di procedere alla notifica mediante spedizione postale deve anche essere consapevole che dovrà poi depositare la copia notificata, presso la Commissione Tributaria Provinciale, così da adempiere a quei compiti informativi che altrimenti sarebbero assolti dall’ufficiale giudiziario (che, infatti, è tenuto a dare immediato avviso scritto dell’avvenuta notifica al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata).
L’adempimento in questione, inoltre, non comporta particolari difficoltà e, dunque, non è tale da rendere estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa (e da determinare, quindi, una violazione dell’art. 24 della Costituzione).
La Corte ha, infine, riconosciuto che non è ravvisabile una disparità di trattamento tra chi si avvale per la notifica dell’appello dell’ufficiale giudiziario e chi ricorre alla spedizione dell’atto a mezzo raccomandata. Il legislatore, nel ragionevole esercizio della propria discrezionalità, ha solo disciplinato in modo diverso due diverse forme di notificazione.     

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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