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26 Novembre 2011

Definizione delle controversie fiscali pendenti minori: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Nella Risoluzione n. 107 del 23 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità della definizione delle liti fiscali minori, introdotta con la Manovra economica di luglio.

E’ stato affermato, ad esempio, che, in caso di dichiarazione congiunta presentata dai coniugi e di cartella di pagamento notificata alla sola moglie a titolo di responsabilità solidale, la moglie può autonomamente definire la lite, in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge, qualora abbia impugnato la cartella di pagamento sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento o qualora abbia impugnato l’avviso di accertamento unitamente alla cartella di pagamento.  

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che possa essere oggetto di definizione, sempre in presenza di tutte le condizioni prescritte dalla legge, la controversia relativa all’iscrizione di ipoteca che il contribuente abbia impugnato in quanto non preceduta da un atto impositivo validamente notificato.

Ancora, riguardo al caso specifico dell’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate con il quale è stata disposta la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste in favore della piccola proprietà contadina, e contestualmente è stato richiesto il pagamento della differenza tra le imposte di registro, ipotecaria e catastale versate in misura agevolata (al momento della registrazione dell’atto) e le medesime imposte dovute nella misura ordinaria, è stata riconosciuta la possibilità di richiedere la definizione della lite.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, affermato che deve essere considerata, ai fini della definibilità agevolata, come autonoma e distinta la controversia promossa da una società di persone rispetto a quelle instaurate dai singoli soci della società medesima, sia pur riferita alle medesime circostanze. Quindi, se la società di persone e due soci della medesima hanno promosso le controversie prima del 1° maggio 2011 e gli altri due soci della società in questione hanno instaurato le loro rispettive controversie successivamente a tale data, solo le prime liti potranno essere oggetto di definizione.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la definizione della controversia viene effettuata validamente qualora vengano scomputate dalle somme dovute gli importi di una cartella di pagamento già pagata, in pendenza della lite, mediante compensazione. Al momento del pagamento delle somme così determinate, però, non sarà possibile effettuare alcuna compensazione.  

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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