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6 Ottobre 2012

Definizione automatica delle controversie ultradecennali pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale: l’Agenzia delle Entrate chiarisce la corretta interpretazione della disciplina.

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Nella Circolare n. 39 del 2 ottobre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina in materia di Commissione tributaria centrale, introdotta dal Decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2012. I chiarimenti riguardano, in particolare, la definizione automatica delle controversie ultradecennali pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale.

Secondo quanto era stato affermato in una precedente Circolare dell’Agenzia, la definizione automatica avrebbe riguardato esclusivamente le controversie tributarie pendenti per le quali l’Amministrazione finanziaria fosse risultata integralmente soccombente nei precedenti gradi di giudizio. Quindi, se l’Amministrazione finanziaria fosse risultata anche solo parzialmente vittoriosa in almeno uno dei gradi precedenti, la controversia non sarebbe stata definibile.

La recente normativa ha, però, interpretato (interpretazione autentica) le disposizioni previgenti nel senso di riconoscere la definibilità delle controversie anche quando l’Amministrazione finanziaria sia rimasta parzialmente soccombente in primo grado, ma tale soccombenza sia stata confermata dal giudice di secondo grado.

Sono escluse dalla definizione automatica, invece, le controversie nelle quali la decisione di secondo grado parzialmente sfavorevole non confermi esattamente la decisione di primo grado parzialmente sfavorevole.

Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’identità di soccombenza deve essere valutata soltanto in rapporto alla domanda giudiziale, e non in relazione ai motivi sui quali si fonda la domanda.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, evidenziato come le precisazioni contenute nella precedente Circolare del 2010 e sopra richiamate siano state superate.

Sono stati, inoltre, ricordati gli altri requisiti per la definizione automatica delle controversie: le liti devono aver avuto origine da un ricorso introduttivo del giudizio iscritto a ruolo entro la data del 25 maggio 2000; deve essere parte del giudizio l’Amministrazione finanziaria dello Stato o l’Agente della riscossione e l’ente titolare della pretesa tributaria in contestazione deve essere comunque l’Amministrazione finanziaria dello Stato; la controversia deve essere pendente alla data del 26 maggio 2010 e non deve avere per oggetto istanze di rimborso o la mera spettanza di un’agevolazione; la controversia non deve avere ad oggetto avvisi di accertamento o in rettifica volti a contestare il diritto ad eccedenza d’imposta, dalle quali possa derivare, al momento della definizione del processo, l’obbligo di effettuare un rimborso in favore del contribuente.

A seguito della definizione automatica della controversia si verifica l’estinzione della controversia medesima, il passaggio in giudicato della decisione di secondo grado e l’estinzione del credito vantato dall’Amministrazione finanziaria (estinzione parziale se l’Amministrazione non è stata integralmente soccombente in secondo grado).

La definizione delle controversie ultradecennali pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale avviene automaticamente, senza che sia necessaria la presentazione di alcuna istanza o il versamento di alcuna somma da parte del contribuente.

Il provvedimento di estinzione della controversia deve essere comunicato dalle segreteria alle parti a mezzo raccomandata. Se entro sessanta giorni dalla data di tale comunicazione non viene presentato da nessuna delle parti ricorso al collegio, l’estinzione diviene definitiva. Il reclamo in questione deve essere presentato mediante istanza formale notificata alla controparte.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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