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10 Marzo 2012

Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali: novita’ anche in materia di riscossione dei debiti tributari.

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Il Decreto Legge n. 16 del 2012, contenente disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie e di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, approvato il 24 febbraio 2012 dal Consiglio dei Ministri (newsletter Misterfisco del 5 marzo 2012), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2012 ed è entrato in vigore nella medesima data. Sarà necessaria la conversione in Legge affinchè rimangano in vigore le disposizioni in esso contenute.

Nel provvedimento sono state inserite, tra le altre, alcune disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari, di riscossione delle somme dovute dai contribuenti e di accertamento.

In particolare, evidenziamo:

– Il contribuente che decada dalla rateizzazione concessa per pagare somme dovute a seguito di una comunicazione di irregolarità potrà comunque, una volta ricevuta la cartella di pagamento degli importi iscritti a ruolo, beneficiare della dilazione per momentanea difficoltà economica.

– Il debitore potrà richiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. Potrà fare questo sin dalla prima richiesta di dilazione. Fino ad oggi, invece, questa possibilità era prevista soltanto in caso di richiesta di proroga di una rateazione già concessa.

– Si decadrà dal beneficio della rateazione soltanto in caso di mancato pagamento di due rate consecutive. Prima era prevista la decadenza in caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive.

– Una volta ricevuta la richiesta di rateazione da parte del debitore, l’agente della riscossione potrà iscrivere l’ipoteca sui beni immobili del debitore soltanto in caso di mancato accoglimento dell’istanza o di decadenza dalla rateazione.

– Il contribuente che sia stato ammesso ad un piano di rateazione e che effettui regolarmente i pagamenti non sarà più considerato inadempiente e potrà partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

– L’agente della riscossione potrà procedere all’espropriazione immobiliare o potrà iscrivere garanzia ipotecaria soltanto se l’importo complessivo del credito per il quale procede supera complessivamente i 20.000 Euro.

– Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, potranno essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.000 Euro, in misura pari ad un settimo per importi da 2.000 a 5.000 Euro, in misura pari ad un quinto per importi superiori a 5.000 Euro. Prima operava soltanto quest’ultimo limite.

– L’agente della riscossione dovrà dare comunicazione al contribuente, mediante raccomandata all’indirizzo al quale è stato notificato l’atto, di aver avuto l’incarico di occuparsi dell’esecuzione, a meno che l’agente non abbia fondato timore che l’informativa al contribuente possa pregiudicare il buon esito della riscossione.

– A partire dal 1° luglio 2012, non si potrà procedere all’accertamento, all’iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo delle sanzioni amministrative e degli interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di 30 Euro, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale regola vale almeno che il credito derivi da una ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. Il limite fino ad ora era fissato a 16,53 Euro.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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