Il Decreto Legge sulle semplificazioni è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 febbraio 2012, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012. Affinché le disposizioni in esso contenute divengano definitive, bisognerà attendere la conversione in Legge.
Nel provvedimento, sono diverse le disposizioni che riguardano le imprese e l’esercizio delle attività economiche.
In particolare, mettiamo in evidenza:
– l’articolo 12, che prevede la semplificazione procedimentale per l’esercizio di attività economiche. Le Regioni, le Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, i Comuni e le loro associazioni, le Agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate potranno stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie locali, per attivare dei percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati ed a partecipazione volontaria. Inoltre, è previsto che il Governo adotti uno o più regolamenti al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l’attività d’impresa, secondo i principi ed i criteri direttivi: della semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza dei servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati; della previsione di forme di coordinamento, anche telematico, di attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali; dell’individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate.
– l’articolo 14, in materia di semplificazione dei controlli sulle imprese. In particolare, le amministrazioni pubbliche saranno tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it, la lista dei controlli ai quali sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di tali controlli i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività. Ancora, è prevista l’adozione, da parte del Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali, di regolamenti soggetti ai principi e criteri direttivi: della proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente l’attività controllata ed alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; all’eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; al coordinamento ed alla programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell’interesse pubblico, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell’impresa; della collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità; dell’informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative; della soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità o di altra appropriata certificazione emessa da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione Europea.
– l’articolo 20, nel quale sono state inserite alcune disposizioni relative alla semplificazione in materia di appalti pubblici. In particolare, è stato previsto che, dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice degli appalti pubblici (Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006) sarà acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificheranno il possesso dei requisiti suddetti esclusivamente tramite questa Banca dati nazionale.
– l’articolo 23, riguardante l’autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese. In particolare, è prevista l’adozione, da parte del Governo, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, di un regolamento volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale ed a semplificare gli adempimenti delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: l’autorizzazione sostituirà ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; l’autorizzazione unica ambientale sarà rilasciata da un unico ente; il procedimento dovrà essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa ed al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
– l’articolo 27, relativo all’esercizio dell’attività di vendita diretta. E’ previsto che la vendita diretta di prodotti agricoli in forma itinerante sarà soggetta a comunicazione al Comune del luogo nel quale ha sede l’azienda di produzione e potrà essere effettuata a decorrere dalla data di invio delle comunicazione medesima.
– l’articolo 35, riguardante le disposizioni in materia di controllo societario. In particolare, l’articolo 2397 del codice civile, relativo al collegio sindacale nelle società per azioni, è stato modificato in modo da prevedere che, se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’assemblea dovrà provvedere alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto questo termine, sarà il Tribunale a provvedere su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
– l’articolo 37, in base al quale le imprese costituite in forma societaria che non hanno ancora provveduto ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese, potranno provvedere a tale comunicazione entro il 30 giugno 2012.
– l’articolo 45, in materia di semplificazione dei dati personali. In particolare, ha previsto l’abrogazione della lettera g) del comma 1 e del comma 1-bis dell’articolo 34 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Mediante l’abrogazione di tali disposizioni, è stato eliminato l’obbligo, per tutti i titolari del trattamento dei dati personali, di stesura, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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