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21 Settembre 2012

Credito d’imposta per la creazione di lavoro stabile nel Mezzogiorno: definite le modalita’ di fruizione.

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Con un Provvedimento del 14 settembre 2012, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità ed i termini di fruizione del credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, previsto dall’articolo 2 del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011.

Si tratta del credito d’imposta in favore dei datori di lavoro che, nei 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge suddetto, assumono come lavoratori a tempo indeterminato, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” dal Regolamento comunitario n. 800 del 2008.

Nel Provvedimento è stato precisato che tale credito d’imposta è utilizzabile soltanto mediante compensazione.

Il codice tributo da utilizzare per poter fruire del credito è stato istituito con una successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la Risoluzione n. 88 del 17 settembre 2012. Si tratta del codice “3885” denominato: “Credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno – art.2, dl n. 70/2011”.

Tale codice tributo deve essere indicato nella sezione “Regioni” del modello F24, in corrispondenza della colonna degli “importi a credito compensati”. Nel campo “codice regione” deve essere inserito il codice della Regione che ha concesso il credito d’imposta. I singoli codici delle Regioni interessate dal beneficio fiscale sono specificati nella Risoluzione. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno nel quale è concesso il credito d’imposta.

Nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2012 è, inoltre, specificato che il credito d’imposta è utilizzabile presentando il modello F24 all’agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito è intestatario del conto fiscale.

Le singole Regioni dovranno comunicare ai beneficiari l’accoglimento delle istanze relative al credito d’imposta. A partire dalla data di tale comunicazione, il credito sarà utilizzabile.

Prima di effettuare tale comunicazione, le Regioni dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta, indicando i relativi importi concessi. I dati dovranno essere trasmessi secondo le specifiche tecniche inserite nell’allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Naturalmente dovranno essere comunicate dalle Regioni all’Agenzia delle Entrate anche le eventuali revoche dei benefici concessi.

L’Agenzia delle Entrate provvederà, poi, ad inviare agli agenti della riscossione le informazioni ricevute dalle Regioni, così da consentire il controllo delle compensazioni effettuate.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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