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28 Gennaio 2012

Credito d’imposta per gli autotrasportatori in relazione agli aumenti del gasolio: l’Agenzia delle Entrate fornisce delle precisazioni sul codice da utilizzare per la compensazione.

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Con un Comunicato Stampa del 24 gennaio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è rimasto invariato il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dell’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto.

Il codice in questione è il “6740” denominato “credito d’imposta – agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”. Il codice tributo era stato istituito con una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2002 ed è stato confermato dall’Agenzia delle Dogane con una nota del 4 gennaio 2012.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il codice deve essere utilizzato per la compensazione del credito d’imposta riconosciuto, agli esercenti attività di autotrasporto, per i diversi incrementi delle accise sui carburanti verificatisi nel corso del 2011.

Più in particolare, i beneficiari dell’agevolazione sono gli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ma anche le imprese e gli enti pubblici che effettuano servizi di trasporto locale o di competenza statale.

L’agevolazione fiscale, dei quali tali soggetti possono usufruire, consiste nel diritto al rimborso di una determinata somma, diversa a secondo del periodo dell’anno nel quale sono stati effettuati i consumi. Il rimborso può essere richiesto, entro il 30 giugno 2012, mediante la presentazione di una dichiarazione all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente. Le somme da rimborsare possono essere restituite in denaro o, appunto, essere utilizzate mediante compensazione nel modello F24.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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