Con la Risoluzione n. 71 del 28 ottobre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto alla soppressione di alcuni codici tributo che erano stati istituiti per la fruizione di crediti d’imposta previsti in favore di determinate categorie di impresa.
In particolare, si tratta dei seguenti codici tributo:
– il codice tributo “6703” relativo al credito d’imposta per gli incentivi fiscali per il commercio previsto dall’articolo 11 della Legge 449 del 1997;
– il codice “6713” per il credito d’imposta relativo all’agevolazione per investimenti innovativi previsto dagli articoli 5 e 6 della Legge n. 317 del 1991;
– il codice “6714” per il credito d’imposta concesso nell’ambito dell’agevolazione per le spese di ricerca previsto dall’articolo 8 della Legge n. 317 del 1991;
– il codice “6717” per il credito d’imposta per l’agevolazione per l’acquisto di strumenti di pesatura previsto dall’articolo 1 della Legge 77 del 1997,
– il codice “6718” per il credito d’imposta per l’agevolazione per la promozione dell’imprenditoria femminile previsto dall’articolo 5 della Legge n. 215 del 1992.
Nella Risoluzione è stato precisato che l’efficacia operativa della soppressione dei codici decorrerà a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della Risoluzione medesima.
La soppressione ha origine dalla richiesta formulata in tal senso dal Ministero dello Sviluppo Economico a seguito della conclusione dei periodi per i quali erano stati ammessi i benefici ed a seguito delle modifiche normative intervenute.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.