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8 Dicembre 2012

Contributo unificato nel processo tributario: istituiti i codici tributo per i versamenti tardivi.

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Con la Risoluzione n. 104 del 7 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello F23, del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario, dei relativi interessi e sanzioni e del contributo unificato dovuto a seguito di invito al pagamento, in tutti i casi di omesso o parziale versamento del contributo in questione.

Nel modello F23, devono essere indicate, nella sezione destinata ai dati anagrafici, nel campo “4”, le generalità ed il codice fiscale del proponente il ricorso o il ricorso in appello, e, nel campo 5, le generalità del convenuto o del resistente.

Inoltre, nella sezione relativa ai dati del versamento, devono essere inseriti: nel campo 6 “codice ufficio o ente”, il codice della Commissione Tributaria adita, desumibile dalla tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate; nel campo 10 “Estremi dell’atto o del documento”, gli estremi dell’atto per il quale viene effettuato il versamento del contributo unificato; nel campo 11 “Codice tributo”, il codice tributo.

I codici tributo istituiti con la Risoluzione del 7 dicembre 2012 sono efficaci a partire dal 12 dicembre 2012.

Con la Risoluzione n. 105 adottata nella medesima data del 7 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha, altresì, istituito i codici tributo che devono essere utilizzati dai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati per effettuare il riversamento, mediante modello F24, delle somme riscosse a titolo di contributo unificato per il processo tributario, in caso di mancato addebito.

I codici istituiti sono il codice “171S”, per il riversamento delle somme riscosse nel territorio della Regione Sicilia a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi, ed il codice “171T”, per il riversamento delle somme riscosse nel restante territorio nazionale a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi.

Tali codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” in corrispondenza della colonna degli “importi a debito versati”, con l’indicazione, quale anno di riferimento, dell’anno per il quale è effettuato il versamento.

Anche questi codici tributo sono efficaci a partire dal 12 dicembre 2012.

Infine, è stato precisato che, per il versamento dei costi sostenuti dall’Agenzia delle Entrate per l’operazione di addebito, i rivenditori devono utilizzare il codice tributo “TABF”, denominato “Commissioni per riversamento intermediari”, che deve essere indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli “Importi a debito versati”.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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