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14 Gennaio 2012

Contributo di solidarieta’: istituiti i codici tributo per il versamento degli importi trattenuti dai sostituti d’imposta.

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Con la Risoluzione n. 4 del 9 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 ed F24 Enti pubblici, del contributo di solidarietà, previsto dalla Manovra economica di agosto.

Ricordiamo che la recente Manovra ha disposto, “in considerazione dell’eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea”, che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, sui redditi complessivi di importo superiore a 300.000 Euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 % sulla parte eccedente il predetto importo.

In particolare, relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2011, di attuazione della disposizione in questione, ha disposto che il contributo di solidarietà deve essere determinato dai sostituti d’imposta, all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. L’importo deve essere trattenuto in un’unica soluzione nel periodo di paga nel quale sono svolte le operazioni di conguaglio predette e deve essere versato nei termini e secondo le modalità di versamento delle ritenute.

Sono stati, quindi, istituti i codici tributo per permettere ai sostituti d’imposta di effettuare i versamenti in questione. Si tratta del codice “1618”, per i versamenti tramite modello F24, e del codice “145E”, per i versamenti tramite il modello F24 Enti pubblici.

Nel modello F24, il codice deve essere indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme della colonna “importi a debito versati”, e devono essere, altresì, indicati, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, il mese e l’anno nei quali viene effettuata l’operazione di conguaglio del contributo di solidarietà.  

Nel modello F24 Enti pubblici, il codice deve essere inserito nella sezione “Erario” (valore F) e devono essere indicati, nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B”, il mese e l’anno nei quali è effettuata l’operazione di conguaglio del contributo di solidarietà. Devono, invece, rimanere vuoti i campi “codice” ed “estremi identificativi”.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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