NULL
Altre Novità
15 Ottobre 2011

Condono fiscale: non e’ possibile beneficiarne se la controversia e’ instaurata pretestuosamente.

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 19693 del 27 settembre 2011, ha negato la fondatezza del motivo d’impugnazione dedotto dal contribuente, secondo il quale la proposta di chiusura di una lite pendente potrebbe essere presa in considerazione anche quando l’ atto di impugnazione dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria sia stato presentato oltre i termini di legge. Secondo l’interpretazione della normativa sul condono fiscale, fornita dal ricorrente, infatti, sarebbe richiesta “la pendenza di una lite” e non “la pendenza di una lite sul rapporto sostanziale”. Sarebbe, quindi, sufficiente la proposizione dell’atto introduttivo del giudizio, e l’eventuale accertamento di inammissibilità dell’instaurazione della lite, secondo il ricorrente, non assumerebbe carattere di impedimento alla definizione della controversia.

La Suprema Corte, come anticipato, non ha condiviso le ragioni del contribuente.

In primo luogo, il giudice del merito aveva correttamente messo in evidenza la natura pretestuosa del ricorso introduttivo del procedimento di impugnazione dell’atto di accertamento. Il provvedimento impositivo, infatti, era già divenuto definitivo ed esecutivo ed era già iniziata l’espropriazione forzata dei beni del contribuente.

La Corte di Cassazione ha, quindi, ricordato che, secondo un principio già ampiamente affermato dalla Corte medesima, l’impugnazione tardiva ai fini meramente strumentali non può determinare alcun effetto nell’ambito del condono fiscale. Il pagamento di una somma inferiore, infatti, può essere consentito soltanto quando abbia per contropartita l’eliminazione di un contenzioso, ma non può essere consentito quando tale contenzioso non sussista più in quanto l’atto impositivo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Una diversa interpretazione della normativa in materia, invece di ridurre il contenzioso, indurrebbe il proliferare di un contenzioso artificioso e strumentale.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
12 Settembre 2025
Bonus Psicologo

Il Bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di...

12 Settembre 2025
Arriva sulla Gazzetta il Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti

13 agosto 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico del...

12 Settembre 2025
Superbonus e agevolazione “prima casa”: proroga dei termini per il trasferimento della residenza

La conferma dell’Agenzia delle Entrate Con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025,...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto