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19 Novembre 2011

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei beni concessi in godimento dalle imprese a soci o familiari: specificati i termini e le modalita’.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, sono stati disposti le modalità ed i termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni delle imprese concessi in godimento a soci o familiari. L’obbligo di effettuare tale comunicazione è stato introdotto con la Manovra economica di agosto (Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011).

In particolare, è stato stabilito che i soggetti che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale sia in forma collettiva, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento dei beni dell’impresa o che effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.

La comunicazione può essere effettuata dall’imprenditore, ma anche, in via alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore.

Inoltre, la comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, o per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo. L’obbligo di comunicazione riguarda anche i beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011 e per i finanziamenti e le capitalizzazioni in corso nel medesimo periodo.

Ancora, nel Provvedimento è stato specificato che la comunicazione deve riguardare sia i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o ai familiari di questi ultimi, sia i beni concessi ai soci o ai familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

La comunicazione, invece, non deve essere effettuata se i beni concessi ai soci o ai familiari, indicati nella categoria “altro” (non deve trattarsi, quindi, di autovetture, aeromobili, immobili..), sono di valore non superiore a Euro 3.000, al netto dell’Iva applicata.

Nella comunicazione devono essere indicati la tipologia di utilizzazione dei beni, la tipologia del contratto e la relativa data di stipula, la categoria del bene, la durata della concessione, il corrispettivo ed il valore di mercato, l’ammontare dei finanziamenti e della capitalizzazioni.

Per la trasmissione della comunicazione è necessario utilizzare i servizi telematici Entratel o Fiscoline oppure i soggetti interessati possono avvalersi degli intermediari abilitati.

Il termine per la trasmissione della comunicazione è il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta nel quale è stato concesso in godimento il bene. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine suddetto anche per i beni per i quali nel periodo d’imposta precedente è cessato il diritto al godimento. Per i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni in questione, il termine per la comunicazione è il 31 marzo 2012.     

Le comunicazioni possono essere annullate entro trenta giorni dalla data di ricezione. Dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, è possibile trasmettere una nuova comunicazione in sostituzione della precedente per lo stesso periodo di riferimento.

Nel Provvedimento viene detto che la norma che prevede tale obbligo di comunicazione ha la finalità di riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, scoraggiando così l’occultamento, anche attraverso lo schermo societario, di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci o dei familiari dell’imprenditore, che ne traggono immediata utilità.  

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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