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25 Maggio 2013

Benefici fiscali prima casa: si ha la decadenza se la domanda di trasferimento della residenza viene accolta oltre il termine di un anno dall’acquisto.

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La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11614 del 15 maggio 2013, ha riconosciuto la legittimità di un avviso di liquidazione per il recupero delle agevolazioni fiscali “prima casa” emesso dall’Amministrazione finanziaria a seguito del mancato trasferimento della residenza della contribuente, che aveva beneficiato delle agevolazioni in questione, nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato, entro il termine di un anno dalla data dell’acquisto.

La contribuente si era opposta all’atto dell’Agenzia delle Entrate facendo rilevare che la richiesta di trasferimento della residenza, nell’immobile acquistato come “prima casa”, era stata presentata nel termine di un anno dalla stipula del contratto di acquisto e la richiesta, prima rigettata, era stata poi accolta, sia pur oltre il termine di un anno previsto dalla normativa. La contribuente, inoltre, depositava, nel corso del giudizio, della documentazione volta a dimostrare la sua effettiva residenza nell’immobile acquistato. In particolare, si trattava del contratto dell’energia elettrica e del gas, oltre alla denuncia ai fini della Tarsu.

La Commissione Tributaria in primo grado aveva dato ragione alla contribuente, così come la Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto che la contribuente aveva correttamente dato prova di aver richiesto entro l’anno la residenza e di aver trasferito effettivamente la residenza medesima. La prima richiesta della contribuente non era stata accolta per un “disguido” e, quindi, la richiesta rinnovata e poi accolta doveva intendersi come una semplice e rudimentale opposizione al rifiuto, ricollegata alla prima richiesta presentata entro l’anno.

La Suprema Corte è giunta a diversa conclusione. Ha, infatti, evidenziato che, in base a consolidata giurisprudenza della Corte medesima, la fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa, regolata da una normativa agevolativa e quindi di stretta interpretazione, richiede che l’immobile sia ubicato nel Comune nel quale l’acquirente ha o stabilisce la propria residenza entro un anno dall’acquisto.

Nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta né alla realtà fattuale, qualora questa contrasti con il dato anagrafico, né all’eventuale ottenimento della residenza oltre il termine fissato, essendo proprio la residenza il presupposto per la concessione del beneficio. Inoltre, nessuna rilevanza può essere riconosciuta ad una domanda di trasferimento della residenza formulata nei termini dall’interessata, alla quale è seguito il rigetto da parte del Comune, con un provvedimento immune da vizi e comunque non contestato.

La Corte di Cassazione ha fatto, altresì, rilevare che la fornitura di energia elettrica e di gas e la denuncia della tassa concernente lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono necessarie anche per i soggetti non residenti e, quindi, non dimostrano in alcun modo l’effettivo trasferimento della residenza nell’immobile acquistato.

Sulla base di queste considerazioni, è stata, quindi, cassata la sentenza impugnata dall’Agenzia delle Entrate ed è stata decisa la causa, con rigetto del ricorso di primo grado della contribuente.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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