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11 Marzo 2011

Autotutela mediante sostituzione di un atto nullo con un nuovo atto valido: e’ ammessa a determinate condizioni.

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Con la Sentenza n. 4372 del 23 febbraio 2011, la Corte di Cassazione ha affermato l’infondatezza del motivo di impugnazione, sul quale era fondato il ricorso dei contribuenti, relativo all’emissione da parte dell’Amministrazione finanziaria di un avviso di accertamento che si presentava come atto sostitutivo di un altro avviso di accertamento già impugnato (ed in relazione al quale, tra l’altro, era stata già dichiarata la cessazione della materia del contendere). I contribuenti sostenevano che mancavano i presupposti per l’adozione del nuovo atto in quanto non vi era la conoscenza di altri elementi tale da giustificare l’integrazione o la modifica del precedente atto.

La Suprema Corte ha riconosciuto che l’atto adottato dall’Agenzia delle Entrate era, in realtà, un atto adottato nel legittimo esercizio del potere di autotutela. Ha richiamato, a tal proposito, un proprio orientamento secondo il quale, avuto anche riguardo al quadro normativo in tema di autotutela, il potere di accertamento integrativo ha per presupposto un atto, ossia l’avviso di accertamento originariamente adottato, che continua ad esistere e non viene sostituito dal nuovo avviso di accertamento, “il quale, nella ricorrenza del presupposto della conoscenza di nuovi elementi da parte dell’ufficio, integra e modifica l’oggetto ed il contenuto del primitivo atto”. Ciascun atto conserva la propria autonoma esistenza ed efficacia.

“L’atto di autotutela, al contrario, assume ad oggetto un precedente atto di accertamento che è illegittimo, ed al quale si sostituisce con innovazioni che possono investire tutti gli elementi strutturali dell’atto, costituiti dai destinatari, dall’oggetto e dal contenuto e può condurre alla mera eliminazione dal mondo giuridico del precedente o alla sua eliminazione ed alla sua contestuale sostituzione con un nuovo provvedimento diversamente strutturato.”

La Corte di Cassazione ha riconosciuto la correttezza del ragionamento seguito dalla Commissione tributaria regionale secondo la quale l’Ufficio aveva il potere di rinnovare un atto impositivo affetto da nullità esercitando la facoltà di autotutela nell’annullare l’atto invalido e nell’emettere un nuovo atto contenente i requisiti previsti per la sua validità.

Ancora, la Suprema Corte ha affermato la correttezza della decisione impugnata anche sulla base della considerazione che il giudizio conseguente all’impugnazione del primo avviso si era concluso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere. L’annullamento in via di autotutela di un atto, da parte dell’Amministrazione finanziaria, successivamente alla sua impugnazione, determina, infatti, la sopravvenienza di carenza di interesse, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Affinché il potere di autotutela sia esercitato legittimamente, inoltre, non deve essersi formato un giudicato (e la cessazione della materia del contendere non è idonea alla formazione di un giudicato preclusivo) e non deve essere scaduto il termine di decadenza previsto per l’accertamento. Così è avvenuto nel caso di specie.    

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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