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30 Aprile 2011

Attestazioni di regolarita’ fiscale: non si applica l’imposta di bollo.

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Con la Risoluzione n. 50 del 22 aprile 2011, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della disciplina applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, alle attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dall’Agenzia medesima ai soggetti privati che svolgono attività di natura pubblicistica che le richiedono.

Nella Risoluzione viene, in primo luogo, richiamata la regola generale secondo la quale sia le istanze presentate all’Agenzia delle Entrate che il conseguente rilascio di una certificazione o di un provvedimento sono assoggettati all’imposta di bollo.

Viene anche ricordata la deroga a tale regola, prevista dall’articolo 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, secondo la quale si applica l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti ed i documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane se vengono scambiati tra loro.

L’esenzione riguarda, quindi, esclusivamente gli atti scambiati tra i soggetti suddetti, esplicitamente individuati dal legislatore. Del resto, l’Agenzia ricorda che le norme agevolative non ammettono interpretazioni analogiche o estensive. Inoltre, non può assumere rilevanza la circostanza che i soggetti privati richiedenti le attestazioni di regolarità fiscale svolgano attività di carattere pubblicistico.

Ipotesi diversa è, invece, quella nella quale l’ufficio dell’Agenzia non rilasci una specifica certificazione. In questo caso la procedura di accertamento, compiuta dall’amministrazione procedente, riguardo al possesso dei requisiti di regolarità fiscale da parte dei soggetti interessati, non assume rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo e dei tributi speciali.

La stessa soluzione deve essere applicata nel caso nel quale sia richiesta all’Agenzia delle Entrate una semplice conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dal contribuente con le informazioni da essa possedute.    
E’ questa l’ipotesi dell’attestazione di regolarità fiscale. In questo caso, infatti, le informazioni rilasciate dall’Agenzia non assumono la natura di certificazione in quanto non sono volte, viene precisato nella Risoluzione, ad attestare stati, qualità personali e fatti del soggetto interessato.

L’Agenzia giunge, quindi, alla conclusione che, mancando una funzione certificativa, non trova applicazione la disposizione che prevede l’imposta di bollo per gli atti ed i provvedimenti rilasciati dagli organi dell’amministrazione dello Stato. Allo stesso modo non devono essere assoggettate all’imposta di bollo le istanze presentate in questo ambito dalle amministrazioni procedenti, in quanto la loro presentazione non è volta al rilascio di certificati, estratti, copie o simili.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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