NULL
Altre Novità
30 Novembre 2013

Apparecchi da divertimento ed intrattenimento: nuovi codici tributo per la riscossione tramite F24 Accise.

Scarica il pdf

Con la Risoluzione n. 85 del 28 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24 Accise, delle somme dovute a titolo di ticket non riscossi su apparecchi da divertimento ed intrattenimento VLT e degli interessi attivi relativi alla gestione finanziaria della raccolta del gioco tramite apparecchi di divertimento ed intrattenimento.

I codici istituiti sono il codice “5348”, per i ticket non riscossi, ed il codice “5349”, per gli interessi attivi relativi alla gestione finanziaria della raccolta del gioco.

I codici in questione devono essere inseriti nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza della colonna degli “importi a debito versati”.

Inoltre, devono essere indicati: nel campo “ente”, la lettera “M”; nel campo “provincia”, la sigla della Provincia nella quale ha sede legale il soggetto tenuto ad effettuare il versamento; nel campo “codice identificativo”, il Codice identificativo gara (CIG) del singolo concessionario rilasciato dall’AVCP; nel campo “mese”, il trimestre di ciascun anno al quale si riferisce il versamento (“01” per il primo trimestre, “02” per il secondo trimestre, “03” per il terzo trimestre, “04” per il quarto trimestre); nel campo “anno di riferimento”, l’anno al quale si riferisce il versamento.

Il campo “rateazione” deve rimanere vuoto.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto