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21 Luglio 2012

Annotazione negli atti catastali delle sentenze tributarie: in un Provvedimento dell’Agenzia del Territorio indicate le modalita’ da seguire.

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Con un Provvedimento dell’Agenzia del Territorio del 17 luglio 2012, sono state disciplinate le modalità di annotazione negli atti catastali delle sentenze delle Commissioni tributarie con le quali vengono decise le controversie relative all’intestazione, alla delimitazione, alla figura, all’estensione, al classamento dei terreni ed alla ripartizione dell’estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, alla consistenza, al classamento delle singole unità immobiliari urbane ed all’attribuzione della rendita catastale.

In primo luogo, nel Provvedimento è precisato che l’aggiornamento degli atti catastali deve essere effettuato al passaggio in giudicato delle sentenze che accolgono totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente.

Le sentenze delle Commissioni tributarie, che non costituiscono titolo esecutivo e che accolgono in tutto o in parte il ricorso del contribuente, devono essere annotate negli atti del catasto, in relazione ad ogni unità immobiliare interessata, con l’indicazione dell’esito del giudizio.

In caso di notificazione dell’impugnazione, l’annotazione delle sentenze deve essere effettuata entro trenta giorni dalla notifica, a cura dell’Ufficio provinciale territorialmente competente. Allo stesso modo devono essere annotate le sentenze della Corte di Cassazione che rinviano la causa dinanzi alle Commissioni tributarie.

Inoltre, negli atti catastali deve essere fatta menzione, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato, delle sentenze che confermano l’atto impugnato e dei provvedimenti dai quali deriva la definitività dell’atto medesimo o l’estinzione del processo.

Quanto alle modalità di aggiornamento, specificate all’articolo 3 del Provvedimento dell’Agenzia del Territorio, l’Ufficio provinciale territorialmente competente deve provvedere all’aggiornamento degli atti del catasto, entro trenta giorni dalla presentazione della copia della sentenza, rilasciata dalla segreteria della Commissione tributaria, munita dall’attestazione del passaggio in giudicato, o entro novanta giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della definitività della decisione.

Tale regola vale anche in caso di conciliazioni giudiziali con le quali vengono definite controversie relative alle operazioni catastali.

Nel Provvedimento, infine, è specificato che le disposizioni in esso presenti si applicano anche nei territori nei quali le funzioni catastali sono gestite dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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