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5 Novembre 2011

Agevolazioni prima casa: se si sa di non poter trasferire la residenza entro 18 mesi, si puo’ chiedere la revoca e pagare senza sanzione.

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 105 del 31 ottobre 2011, ha risposto ad un interpello in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa, ed in particolare ad un quesito riguardante la possibilità per colui che ha usufruito di tali agevolazioni di rinunciare ad esse, pagando la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, senza l’applicazione di sanzioni. Il caso specifico riguardava un acquirente consapevole di non poter adempiere all’obbligo di trasferimento della propria residenza nell’immobile acquistato, per motivi personali. Il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, prescritto dalla legge, non era ancora scaduto.

L’Agenzia ha, in primo luogo, affermato che, di regola, se l’acquirente ha reso la dichiarazione di possedere le condizioni necessarie per usufruire dei benefici fiscali, non può successivamente rinunciare ai benefici medesimi.

Se, però, la dichiarazione riguarda l’impegno assunto dal contribuente di trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dall’atto, la situazione è diversa. La dichiarazione risulterà mendace e, quindi, verranno meno le agevolazioni soltanto se, decorsi i diciotto mesi, l’acquirente non avrà provveduto al cambio di residenza. Tutto dipende da un comportamento che il contribuente dovrà tenere in un momento successivo alla conclusione dell’atto di acquisto dell’immobile.

In questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità per l’acquirente di revocare la dichiarazione di intenti contenuta nell’atto di acquisto dell’immobile. La revoca dovrà avvenire mediante la presentazione di una apposita istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato. Nell’istanza dovrà essere richiesta la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione.

L’istanza dovrà essere presentata sia nel caso in cui l’atto per il quale si è usufruito delle agevolazioni “prima casa” è stato assoggettato all’imposta di registro, sia nel caso in cui è stato assoggettato ad Iva.

L’ufficio al quale è stata presentata l’istanza procederà alla riliquidazione ed alla notifica di un avviso di liquidazione dell’imposta dovuta e degli interessi dalla data di stipula del contratto di compravendita.

L’Agenzia ha, altresì, precisato che non sarà dovuta la sanzione del 30 %, in quanto, entro il termine di diciotto mesi, non può essere imputato al contribuente il mancato adempimento dell’impegno assunto, al quale consegue la decadenza dell’agevolazione.

Se, invece, è decorso il termine di diciotto mesi senza che vi sia stato il cambio di residenza e senza che il contribuente abbia presentato l’istanza con la quale revoca la dichiarazione relativa al trasferimento della residenza, si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa”, fruita in sede di registrazione dell’atto di acquisto, e l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate recupererà dall’acquirente la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata (e gli interessi), oltre alla sanzione amministrativa pari al 30 % della differenza medesima.

E’ stato anche precisato che il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso, presentando un’apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato l’atto di acquisto dell’immobile. Nell’istanza in questione dichiarerà l’intervenuta decadenza dell’agevolazione e richiederà la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta. Anche in questo caso la procedura vale sia per gli atti assoggettati ad imposta di registro, sia per gli atti assoggettati ad Iva. Il contribuente potrà perfezionare il ravvedimento effettuando il pagamento dell’imposta, degli interessi e della sanzione entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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