La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 17442 del 17 luglio 2013, ha affermato che la realizzazione dell’impegno da parte del contribuente di trasferire la propria residenza entro diciotto mesi rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento dei benefici previsti per la “prima casa”. Costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco.
Nella valutazione di tale obbligo, però, non può non tenersi conto, proprio perché non inerente ad un comportamento del contribuente, della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento.
Quindi, deve affermarsi il principio secondo il quale il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel Comune nel quale è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” non comporta la decadenza dall’agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello della stipula dell’atto di acquisto dell’immobile stesso.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.