Nella Risoluzione n. 25 del 20 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle agevolazioni per la prima casa in caso di trasferimenti immobiliari derivanti da sentenza dichiarativa di usucapione emessa dall’autorità giudiziaria.
L’Agenzia delle Entrate, seguendo il recente orientamento espresso in materia dalla Corte di Cassazione, ha affermato che i benefici “prima casa” sono applicabili, limitatamente all’imposta di registro, anche alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione, qualora l’immobile usucapito sia destinato ad abitazione principale e qualora sussistano tutte le condizioni previste dalla normativa per beneficiare di tali agevolazioni.
La presenza di tali condizioni dovrà essere dedotta dagli interessati nell’atto introduttivo o nel corso del giudizio per la dichiarazione di intervenuta usucapione.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nonostante con l’usucapione si realizzi un acquisto a titolo originario fin dall’inizio del possesso ventennale, la verifica della sussistenza delle condizioni richieste per beneficiare delle agevolazioni “prima casa” dovrà essere effettuata, dall’Amministrazione finanziaria, facendo riferimento alla data della sentenza che ha pronunciato l’acquisto per usucapione dell’abitazione, e non alla data a partire dalla quale la sentenza medesima produce i suoi effetti giuridici.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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