Con Sentenza 30 novembre 2005, n. 26115, la Corte di Cassazione ha precisato che, in caso di rapporti pendenti, non può applicarsi retroattivamente l’art. 3, Legge n. 549/1995, (“legge prima casa”), rispetto alla previgente normativa costituita dalla Legge n. 118/1985.
Infatti, è principio ormai pacifico che, in materia tributaria, la legge da applicare debba essere quella vigente al momento della conclusione dell’atto, salvo che dalla lettera della nuova normativa non emerga chiaramente l’applicabilità retroattiva della medesima o una sua natura interpretativa.
Come chiarisce la citata Sentenza, dalla nuova disposizione applicabile al caso di specie non è dato rilevare esplicitamente né la portata retroattiva né tanto meno una sua valenza interpretativa, dovendosi così concludere per l’applicazione della precedente normativa costituita dalla Legge n. 118/1985.
Fonte: www.seac.it