Nella Risoluzione n. 112 del 27 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica in merito alla possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso nel caso in cui si venda la “prima casa” prima che sia trascorso il termine di cinque anni e non si acquisti un nuovo immobile da destinare a propria abitazione entro un anno dalla vendita.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il contribuente che, nella pendenza del termine di un anno dall’alienazione dell’immobile al quale sono stati applicati i benefici previsti per l’acquisto della “prima casa”, non può o non vuole, anche per motivi personali, acquistare un nuovo immobile da adibire a propria abitazione principale, può comunicare questa intenzione all’Amministrazione finanziaria.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata mediante un’istanza da presentare all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa”. Il contribuente potrà richiedere in tale sede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. Sarà, quindi, tenuto a versare la differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta, oltre agli interessi.
Riguardo alle sanzioni, invece, non troverà applicazione la sanzione del 30 %, poiché non è stato ancora imputato al contribuente il mancato acquisto entro un anno di un altro immobile, comportamento al quale consegue la decadenza dell’agevolazione “prima casa” applicata all’acquisto del primo immobile.
Se, invece, è già decorso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile, senza che sia stata acquistata una nuova abitazione e senza che sia stata comunicata all’ufficio competente l’intenzione di non fruire più dell’agevolazione “prima casa”, si verifica la decadenza vera e propria dall’agevolazione medesima. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che comunque, in questa ipotesi, si può beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.