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8 Ottobre 2011

Accertamenti esecutivi dal primo ottobre: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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L’Agenzia delle Entrate ha voluto fornire una serie di precisazioni e di chiarimenti, anche mediante una nota diretta agli Uffici periferici, riguardo agli atti di accertamento, esecutivi a partire dal 1° ottobre 2011.

In particolare, la nuova regola dell’esecutività vale per tutti gli atti di accertamento datati e sottoscritti dal responsabile d’ufficio, o da un suo delegato, a partire dal 1° ottobre. Inoltre, gli avvisi di accertamento interessati dalla modifica sono quelli relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

A seguito di tale novità, viene meno per gli enti preposti l’obbligo di emanare la cartella esattoriale.

L’Agenzia ha rilevato l’importanza della notifica dell’atto di accertamento. Un vizio della notifica potrebbe mettere a rischio l’esistenza stessa dell’atto impositivo.

E’ stato precisato che, per gli atti diversi da quelli di accertamento, continuano ad essere applicate le vecchie regole.

La nuova disciplina riguarda anche gli atti di accertamento relativi alle ritenute d’acconto ed a titolo d’imposta, le imposte sostitutive e quelle liquidate con tassazione separata. Non riguarda, invece, gli atti di accertamento per adesione se non preceduti da un atto di accertamento vero e proprio. Solo questo, infatti, contiene l’intimazione ad adempiere e l’avviso di irrogazione delle sanzioni e ha, pertanto, la valenza di titolo esecutivo.

Si ricorda che la nuova disposizione stabilisce che gli avvisi di accertamento debbano contenere l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica), all’obbligo di pagare gli importi in essi indicati, o un terzo delle maggiori imposte accertate, a titolo provvisorio, qualora si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria.

Gli avvisi di accertamento diventano, quindi, esecutivi dopo sessanta giorni dalla notifica (termine entro il quale o si deve pagare o si deve presentare ricorso) e devono indicare espressamente che, trascorsi trenta giorni dal termine per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.

L’esecuzione forzata è comunque sospesa per legge per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione dell’atto.

Infine, l’agente della riscossione dovrà attivare l’espropriazione forzata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.  

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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