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11 Settembre 2015

Il fisco in Romania

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Per molti versi il regime fiscale, o meglio la sua struttura, vigente in Romania è analogo a quello applicato in Italia.

Si individuano infatti imposte dirette (applicate sul reddito prodotto dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche residenti e anche dai soggetti non residenti che abbiano esercitato attività produttive di reddito nel territorio rumeno) e le imposte indirette (di cui le più importanti sono l’Iva e le Accise).

Quello che cambia, significativamente, è il peso dell’imposizione così da rendere molto conveniente avviare attività imprenditoriali anche per i “non residenti” in Romania; anche le procedure di avvio di una attività economica sono semplificate e a costi decisamente ridotti rispetto a quelli sostenibili nel nostro paese.

Analizzando il rapporto complessivo tra il peso fiscale e il P.i.l. (Prodotto interno lordo) in Romania possiamo rilevare che è uno tra i più bassi dell’Unione Europea ad un livello paragonabile a quello della Lettonia e della Bulgaria (27,9%).

 

La destinazione delle imposte:

Il governo centrale trattiene per il proprio Bilancio di Stato più della metà delle entrate tributarie complessive (63,5%) mentre ai governi locali è trasferito poco più del 3,6%.

Vediamo ora nel dettaglio le caratteristiche delle varie fattispecie di imposta:

 

Imposte indirette: I.V.A (T.V.A.)

L’imposta sul valore aggiunto è stata introdotta nel 1993 a seguito di un accordo tra la Romania e l’Unione Europea.

Si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi ad eccezione di quelli in regime di esenzione (esportazioni, forniture intracomunitarie, servizi sociali, sanitari, servizi educativi e alcune particolari transazioni di tipo immobiliari).

Si individuano, così come per l’Iva italiana, i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale.

Le aliquote attualmente in vigore sono:

* aliquote ridotte 5% e 9%;

* aliquota ordinaria 24%.

 

Dal 01.06.2015 il governo ha approvato un taglio dell’aliquota Iva applicata sui prodotti alimentari riducendola dal 24% al 9%.

I prodotti alimentari sono stati così equiparati ai fini Iva ai farmaci, ai libri, ai biglietti di ingresso dei musei e ai servizi alberghieri per fare alcuni esempi più comuni.

Considerando gli stipendi medi ed il fatto che circa 1/3 di essi è utilizzato per l’acquisto di prodotti alimentari, la riduzione dell’aliquota Iva su tali beni inciderà favorevolmente sui consumi.

L’impatto in termini di minor entrata per lo Stato è valutata in circa 1,12 miliardi di euro.

Come per altri paesi dell’Europa, nel momento di massima crisi, anche in Romania dal 01.01.2013 è stato introdotto il così detto regime Iva per cassa (anche se con funzionamenti diversi da quelli applicabili in Italia).

Sulla base di questo provvedimento i contribuenti, con sede in Romania e con un volume d’affari non superiore a € 500.000,00 saranno obbligati a versare l’Iva sulle fatture emesse con riferimento alla data di pagamento delle fatture stesse purché non oltre i 90 gg dalla data di emissione delle fatture.

Le dichiarazioni Iva e i conseguenti eventuali versamenti saranno effettuati con periodicità mensile o trimestrale:

  • se mensile entro il 25 di ogni mese;
  • se trimestrale (per volumi d’affari inferiori a € 100.000,00 il 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre e 25 gennaio di ogni anno.

 

Il regime fiscale, mensile o trimestrale, deve essere scelto dal contribuente all’atto dell’inizio dell’attività ed in relazione all’attività esercitata; nel corso della vita potrà essere modificato in relazione all’evolversi dell’attività stessa.

Anche in Romania per alcune attività si applica il regime del Revese Charge.

Esempi di attività alle quali si applica il regime dell’inversione contabile sono: discarica di rifiuti, commercio di legname e cereali.

 

 

Imposte dirette:

La tassazione diretta (ovvero sul reddito prodotto) varia a seconda che stiamo liquidando le imposte in capo a persone fisiche o a persone giuridiche (esattamente come avviene in Italia).

Il Codice Tributario Romeno (legge 571/2003) è entrato in vigore il 1 gennaio 2004 e regolamenta le seguenti materie:

  • imposte sul reddito di impresa;
  • imposte sul reddito delle persone fisiche residenti e non residenti;
  • imposte sui redditi conseguiti da non residenti e dalle rappresentanze di società non residenti;
  • IVA e accise;
  • imposte e tasse locali.

Recentissimamente (con effetto dal 01 gennaio 2014) sono state introdotte importanti riforme in materia di imposte.

 

Le imposte sul reddito delle persone giuridiche:

Sono considerati soggetti passivi d’imposta sulle persone giuridiche le imprese romene:

  • le società fiscalmente residenti, cioè costituite o con sede amministrativa nello Stato rumeno, per i redditi ovunque prodotti (sia in Romania che all’estero);
  • le società non residenti, limitatamente ai redditi prodotti in Romania attraverso una stabile organizzazione (sede di direzione, succursale, ufficio, officina, lavoratorio, miniera, cantiere per una durata superiore ai 6 mesi).

L’aliquota ordinaria è pari al 16% e si applica sul reddito imponibile, determinato partendo dal risultato civilistico, al quale vanno apportate variazioni in aumento o in diminuzione relative rispettivamente ad eventuali costi indeducibili o ricavi non imponibili (stesso principio applicato in Italia).

La deducibilità dei costi si applica con riferimento al principio dell’inerenza, ovvero sono deducibili solo i costi sostenuti per la realizzazione di ricavi imponibili (esattamente come in Italia).

In caso di risultato di esercizio negativo, la perdita può essere riportata per sette anni; per i beni strumentali si applicano piano di ammortamento con riferimento alla durata media presunta di vita del bene (con un minimo di 2 ed un massimo di 60 anni).

L’aliquota interna deve comunque essere incrociata con le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che la Romania ha stipulato con altri Paesi.

 

Le modifiche introdotte dalla riforma del 2014 con riferimento alle imposte sul reddito delle persone giuridiche impone che i dividenti di una società residente percepiti da un’altra società non residente o da una società fiscalmente residente in uno stato membro dell’UE o in un Paese terzo che abbia concluso una convenzione fiscale con la Romania siano esenti da imposta se la società beneficiaria rumena detiene almeno una partecipazione pari al 10% sulla società distributrice per un periodo ininterrotto di un anno.

 

Le imposte sul reddito delle persone fisiche:

Sono considerate persone fisiche residenti in Romania i soggetti che rispettino alternativamente, almeno una delle seguenti condizioni:

  • residenza in Romania;
  • centro dei propri interessi vitali in Romania (famiglia, ufficio, attività economiche, ecc…);
  • presenza in Romania per un periodo, anche non consecutivo di almeno 183 giorni nell’ambito dell’anno solare.

Sul reddito delle persone fisiche si applica un’aliquota unica nella misura del 16% (flat tax).

Le persone fisiche residenti in Romani  sconteranno l’imposta sul reddito delle persone fisiche in Romania e con l’applicazione dell’aliquota del 16% in relazione a tutti i propri redditi personali ovunque prodotti (quindi anche al di fuori del territorio rumeno) in applicazione del principio “world wide principle”.

In caso di residenze per periodi inferiori a 183 giorni le persone fisiche sconteranno in Romania, sempre nella misura del 16%, solo l’imposta sui redditi prodotti nel territorio rumeno.

In particolare si applica l’aliquota del 16% sui seguenti redditi:

  • redditi da lavoro autonomo (commercianti, professionisti);
  • redditi da lavoro dipendente e da pensione;
  • da godimenti di beni mobili o immobili (sul quale è previsto un abbattimento forfettario del reddito pari al 25%);
  • redditi da capitale;
  • redditi da esercizio di attività agricole;
  • premi e vinci (sui quali si applica una ritenuta alla fonte del 25%);
  • redditi da transazioni immobiliari;
  • redditi diversi (non classificabili nelle categorie precedenti).

 

Alcune tipologie di reddito sono assoggettate a ritenute alla fonte sempre nella misura del 16% (dividendi, interessi, plusvalenze su partecipazioni corrisposte a persone fisiche).

Il regime fiscale sul reddito delle persone fisiche prevede la possibilità di applicare delle deduzioni sul reddito complessivo così da ridurre il reddito imponibile; i lavoratori dipendenti potranno portare in deduzione al reddito complessivo per determinare il reddito imponibile solo i contributi previdenziali e le assicurazioni sanitarie versate dallo stesso lavoratore.

 

Le micro – imprese:

In Romania le così dette micro imprese (microintreprindere) ovvero quelle aziende che hanno un volume d’affari fino a € 100.000,00 e non più di 9 dipendenti scontano un’imposta sul reddito del 3%.

 

Le macro – imprese:

A differenza delle micro imprese le così dette macro imprese (macrointreprindere) non scontano le imposte sul reddito in relazione al volume d’affari ma in base all’utile; l’aliquota applicata è quindi il 16%.

Il reddito imponibile si determina: fatturato totale (al netto di Iva) – costi totali + riprese in aumento per costi non deducibili (principio inerenza dei costi).

 

Le dichiarazioni dei redditi:

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata annualmente entro il 25 maggio dell’anno successivo all’anno di imposta di riferimento

 

 

Accordi internazionali:

Per quanto attiene ai rapporti commerciali tra Romania e Italia risultano di assoluta importanza alcuni accordi che sono stati siglati tra i due Paesi e che permettono di intensificare gli scambi economici.

In particolare:

  • Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale, firmata a Bucarest il 14.01.1977 e ratificata in Italia con Legge n. 680 del 18.10.1978, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Supplemento Ordinario n. 312 del 08.11.1978, in Romania con Decreto del Consiglio di Stato n. 82 del 15.04.1977 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 34 e 35 del 23.04.1977; la Convenzione è in vigore dal 06.02.1979. Ai fini dell’applicazione della suddetta Convenzione si definisce come “residente di uno Stato contraente” ogni persona che in virtù della Legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello Stato stesso, in relazione al suo domicilio fiscale, alla sua residenza, alla sede della sua attività economica esercitata o di ogni altro criterio ritenuto analogo.
  • Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti, contenente clausole fiscali, firmato a Roma il 06.12.1990, ratificato con legge n. 704 del 14.12.1994, in vigore dal 14.03.1995;
  • Protocollo di modifica della Convenzione del 1978, sottoscritto a Riga, tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan e il Ministro delle Finanze romeno Eugen Teodorovici, al fine di prevenire le evasioni fiscali. La Convenzione riguarda le imposte sui redditi e sul patrimonio prodotti da cittadini residenti in uno degli Stati contraenti nell’altro Stato e mira (così come l’originale Convenzione) ad evitare la doppia imposizione. Rientrano nel campo di applicazione della Convenzione tutte le imposte sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sulle plusvalenze. Per quanto riguarda l’Italia, le imposte attuali su cui si applica la Convenzione sono: l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle società, l’imposta regionale sulle attività produttive ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. Per quanto riguarda la Romania: l’imposta sul reddito e l’imposta sugli utili. L’accordo prevede anche un importante scambio di informazioni, con riferimento ai recenti standard internazionali e prevede che gli organi amministrativi dei due Stati comunicheranno reciprocamente le informazioni più rilevanti ai fini dei prelievi delle imposte e allo scopo di prevenire fenomeni di elusione ed evasione.

 

Un ulteriore strumento utile per contenere l’evasione fiscale è stata la creazione, dal 01.08.2010, di un istituto, presso l’Agenzia dell’Amministrazione Fiscale (l’equivalente della nostra Agenzia delle Entrate) con ordinanza di emergenza n. 54 del 2010 di un apposito registro degli operatori intracomunitari.

In questo registro devono essere annotati tutti i soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie; coloro che non risultano presenti in questo registro non potranno avere una partita iva abilitata all’effettuazione di questo tipo di operazioni.

 

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