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Saggi
5 Luglio 2019

Scontrini fiscali elettronici – avvio graduale

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Il calendario degli adempimenti fiscali si arricchisce di una nuova importante scadenza che va a rivoluzionare il mondo del commercio al dettaglio.

 

Dopo l’introduzione al 01.01.2019 dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, ora ci stiamo avviando all’avvio, seppure graduale, dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

 

Parliamo quindi di scontrini fiscali elettronici il cui obbligo è previsto per i titolari di partita Iva esercenti attività di commercio al dettaglio (negozi quindi).

 

L’adempimento è stato inizialmente introdotto, in via facoltativa, dall’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 127 del 05.08.2015, aggiornato dal D.L. n. 119 del 23.10.2018, il cui articolo 17 lo ha reso obbligatorio, che per l’appunto disciplina la “trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi”.

 

Si tratta di un provvedimento che persegue il duplice obiettivo di combattere l’evasione fiscale e di semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali.

 

Infatti come previsto dal comma 5 dell’articolo 2 “la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente…”.

 

In buona sostanza, non sarà più obbligatoria l’annotazione e la conservazione dei registri dei corrispettivi, pur essendo la stessa facoltativa.

 

Oltre a ciò tale adempimento sostituirà le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima assolto attraverso l’emissione delle ricevute fiscali o degli scontrini fiscali, fermo restando l’obbligo di emissione, su richiesta del cliente, della fattura.

 

Come detto nelle premesse, l’introduzione di questo obbligo certificativo e comunicativo sarà graduale; infatti dal prossimo 01.07.2019 l’adempimento riguarderà i contribuenti esercenti l’attività di commercio al dettaglio aventi un volume d’affari superiore a 400.000,00 mentre a partire dal 01.01.2020 l’adempimento sarà esteso a tutti i commercianti.

 

L’introduzione di questo nuovo adempimento imporrà anche un investimento da parte dei commercianti, i quali qualora non ancora adeguatamente attrezzati, dovranno dotarsi di registratori di cassa che rispettino le regole e le specifiche tecniche approvate e pubblicate dall’Agenzia delle Entrate; a sostegno di tale investimento è previsto il riconoscimento di un credito di imposta.

 

Tale credito di imposta è valevole negli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse stanziate ed ammonta al 50% della spesa sostenuta con un massimo di € 250,00 in caso di acquisto di nuovo registratore di cassa o di € 50 in caso di adattamento di quello già in possesso; il credito dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione per i versamenti da effettuare con modello F24 presentato per mezzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 

Per completezza di informazioni le norme di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 127/2015 sono state integrate, con previsione dei specifici casi di esonero, con appositi Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in particolare:

 

  1. Decreto Mef 13.02.2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27.02.2015 per soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  2. Decreto Mef 27.10.2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11.11.2015 per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radio diffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione;
  3. Decreto Mef 10.05.2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18.05.2019 che prevede “specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

 

L’omessa o irregolare emissione dello scontrino elettronico comporta l’applicazione delle sanzioni così come definite dall’articolo 2 comma 6 del Decreto Legislativo n. 127/2015, che prevede che “Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 47”.

 

 

In sintesi, le sanzioni applicabili sono così riassumibili:

 

violazione sanzione
Mancata memorizzazione o omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri

 

100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato
Omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali, mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione

 

Da € 250,00 a € 2.000,00
Contestazione (articolo 12, comma 2) nel corso del quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie,

 

sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni a un mese
Importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccedente i € 50.000,00 Sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da un mese a sei mesi.

 

 

 

Come spesso accade in occasione dell’introduzione di nuovi adempimenti, al fine di agevolare i contribuenti nell’avvio di questa nuova fase, il Decreto Crescita ha previsto la sospensione delle sanzioni per un periodo di 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell’obbligo e i dati si considereranno correttamente trasmessi se inviati entro 12 giorni dalla data di esecuzione dell’operazione.

 

L’avvio al nuovo adempimento quindi vede un periodo di moratoria.

 

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