Abbiamo appena scongiurato un adempimento inutile e soprattutto duplicativo di altre formalità già esperite ed ecco che dobbiamo concentrarci su un altro impegno fissato anche questo per fine mese.
Questo adempimento chiama a rapporto gli Intermediari abilitati al servizio Entratel dell’Agenzia delle Entrate.
Entro il 31.10.2014 dovranno rinnovare la propria convenzione per l’accesso al servizio di consultazione del Cassetto Fiscale per i propri clienti da cui hanno ricevuto la delega.
Prima di addentrarci sulla prossima scadenza vediamo di inquadrare il servizio reso dall’Intermediario.
Chi è l’intermediario Entratel?
Possono essere abilitati al servizio di Intermediario Entratel i seguenti soggetti:
- Ragionieri e Dottori Commercialisti, Revisioni dei Conti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Agronomi e Periti Agrari, Consulenti Fiscali abituali;
- iscritti alla data del 30.09.1993 nei ruoli degli esperti tributari della Camera di Commercio;
- società commerciali di servizi contabili e le associali professionali.
L’intermediario è responsabile:
- della trasmissione entro la scadenza delle dichiarazioni;
- della trasmissione entro un mese dal rilascio dell’impegno se successivo alla data di scadenza;
- della trasmissione dei dati della dichiarazione conformi a quelli contenuti nella copia firmata dal cliente.
L’omessa o tardiva trasmissione è punita con la sanzione amministrativa di cui all’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 241 del 1997.
Il rapporto tra Intermediario e Cliente si configura come un contratto di mandato o contratto d’opera.
Il rapporto tra Intermediario Abilitato e Agenzia delle Entrate si configura invece come un incarico di servizio di pubblica necessità.
Compiti dell’Intermediario:
L’Intermediario Entratel abilitato ha il compito di:
- trasmettere le dichiarazioni fiscali (compilate dal contribuente o compitale dall’intermediario stesso);
- effettuare i pagamenti attraverso il Modello F24 Intermediari (con addebito su proprio conto corrente o con addebito sul conto corrente del cliente – previa ovviamente autorizzazione dello stesso);
- presentare istanza di ammissione al credito di imposta di cui all’art. 8 Legge 388/2000;
- procedere alla registrazione telematica dei contratti di locazione, anche con opzione alla cedolare secca;
- inviare gli elementi rilevanti per gli studi di settore;
- consultare il Cassetto Fiscale dei clienti di cui ha ricevuto delega.
Che cos’è il Cassetto Fiscale?
Il Cassetto Fiscale è il servizio “on line” messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate al fine di consentire la consultazione delle seguenti informazioni:
- dati contribuenti (anagrafici, rappresentanze, depositi, ecc…);
- dati dichiarazioni fiscali;
- dati condoni e concordati;
- dati rimborsi;
- dati versamenti;
- dati patrimoniali.
Al Cassetto Fiscale (Fisco on Line) ogni contribuente può accedere attraverso le proprie credenziali (Codice Utente, Password e Pin Code personale) richieste e rilasciate dagli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Al Cassetto Fiscale (Entratel) possono accedere invece gli Intermediari abilitati di cui all’rt. 3 D.P.R. 322/98, così che identificati nel precedente paragrafo che hanno ricevuto dai propri clienti specifica delega di gestione delle proprie informazioni personali.
L’Intermediario abilitato deve altresì prendere visione e aderire al Regolamento del Cassetto Fiscale.
La delega del Cassetto Fiscale:
Il contribuente può delegare fino a due intermediari alla consultazione del proprio Cassetto Fiscale.
Pur conferendo la delega all’Intermediario Entratel il contribuente può continuare a consultare i propri dati fiscali.
La delega dura 4 anni anni, è rinnovabile alla sua scadenza così come revocabile in qualsiasi momento da parte del Contribuente con semplice comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per Regione di domicilio dell’Intermediario.
La revoca può essere comunicata anche telematicamente.
Il Regolamento del Cassetto Fiscale:
Tale regolamento definisce le condizioni di utilizzo del servizio.
La richiesta di adesione come pure di rinnovo dell’adesione stessa può essere eseguita esclusivamente con modalità telematica attraverso il canale Entratel.
La prossima scadenza del 31.10.2014 è importante perché il rinnovo dell’accettazione del regolamento entro tale data consentirà l’utilizzo, senza soluzione di continuità, del servizio di consultazione da parte dell’Intermediario delegato.
Natura dell’obbligo di rinnovo della Convenzione:
L’obbligo di rinnovare la Convenzione per l’utilizzo del Servizio del Cassetto Fiscale Delegato si applica a tutti gli intermediari Entratel indipendentemente dalla scadenza dell’attuale adesione così come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 92558 del 29.07.2013 recante le “Modalità di utilizzo del Servizio di Consultazione del Cassetto Fiscale Delegato da parte degli Intermediari di cui all’art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 322 del 22.07.1998”.
Il citato Provvedimento indica le nuove condizioni generali di adesione al servizio di consultazione del cassetto fiscale delegato da parte degli intermediari utenti del servizio telematico Entratel.
In particolare tratta le modalità:
* di adesione (art.3);
* di utilizzo del servizio (art.4);
* di conferimento della delega e delle procedure di comunicazione all’Agenzia delle Entrate (art.5);
Indica inoltre gli obblighi in capo all’intermediario fiscale, quale utilizzatore delle informazioni acquisite dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria, in materia di misure di sicurezza e dei vincoli di riservatezza ex D.Lgs 196/2003 (art.6).
Soggetti obbligati al rinnovo:
Sono obbligati al rinnovo del regolamento del Cassetto Fiscale gli Intermediari che alla data del 31.10.2013 avevano già aderito al servizio denominato “Cassetto Fiscale Delegato”.
Modalità di rinnovo della Convenzione del Cassetto Fiscale:
Così come per l’adesione al servizio anche il suo rinnovo avverrà attraverso il canale telematico Entratel; per l’intermediario quindi non vi è l’obbligo di recarsi fisicamente presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Per procedere con il rinnovo della Convenzione la modalità da seguire è la seguente:
1) Accedere all’utenza di lavoro del sito dell’Agenzia delle Entrate autenticandosi con le proprie credenziali (nome utente e password), entrando così nella propria area riservata;
2) dal Menù selezionare la voce “Proposte” e successivamente l’opzione “Adesione al Regolamento Cassetto Fiscale Delegato”;
3) Cliccare su “Adesione al Regolamento”;
4) salvare il file denominato XXXXXXXXXXXADEC9.bin nella cartella “entrateldocumenticontrollati”; tale file contiene il regolamento personalizzato con i dati dell’intermediario;
5) autenticare il suddetto file;
6) inviare il file autenticato:
7) controllare l’esito dell’invio mediante la funzione “Ricevute”.
Attenzione:
- è importante non effettuare la Revoca dell’Adesione al Cassetto Fiscale; se lo si facesse si renderebbero inefficaci tutte le deleghe associate a ciascun utente;
- qualora in fase di autenticazione del file comparisse il seguente messaggio: “il tipo di documento contenuto nella fornitura non risulta gestito dalla corrente versione dell’applicazione Entratel e potrebbe essere scartato” ignorare il messaggio e procedere normalmente all’autentica e all’invio del file secondo le modalità tradizionali; in tal senso infatti sono giunti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate stessa;
- in caso di mancato rinnovo del Regolamento tutte le deleghe conferite dai propri clienti decadranno a partire dal prossimo 01.01.2014, rendendo di fatto inaccessibile il servizio di Consultazione del Cassetto Fiscale Delegato;
- l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione una ricevuta telematica contenente le istruzioni per il calcolo del codice segreto di accesso da applicare al pincode indicato nella busta di abilitazione al servizio Entratel a suo tempo rilasciato dall’Ufficio;
- il regolamento dovrà essere stampato, sottoscritto e conservato agli atti a cura dell’Intermediario;
- l’Intermediario che non ha preliminarmente aderito al Regolamento del Cassetto Fiscale Delegato non potrà ovviamente accedere al Cassetto Fiscale per conto dei propri clienti;
- le eventuali sedi secondarie potranno utilizzare il servizio del Cassetto Fiscale Delegato solo subordinatamente all’adesione del Regolamento da parte di ciascuna delle sedi secondarie.